a cura dell’Avv. Andrea Tanga
Con il presente articolo ci occuperemo delle pratiche commerciali scorrette in riferimento ai contratti di utenza telefonica. In particolare, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Decreto legislativo, 06/09/2005 n° 206 (Codice del Consumo), «una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori». Le pratiche commerciali scorrette (ai sensi dell’art. 18 lett. D del Codice del Consumo) sono relative a «qualsiasi azione, omissione, condotta, o dichiarazione, comunicazione commerciale, posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un bene o servizio ai consumatori», riguardando anche le comunicazioni elettroniche. Nel settore delle telecomunicazioni può accadere che il consumatore sia condizionato nelle scelte dei servizi da utilizzare a causa di informazioni non adeguate derivanti da pratiche commerciali scorrette da parte dell’operatore (per approfondimenti D. Fauceglia, Il Contratto di utenza telefonica, 2020, Milano, 180 ss)
In Italia si segnalano numerosi interventi dell’Antitrust sul tema. In particolare, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 marzo 2018, ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Wind Tre S.p.A. per un ammontare complessivo di 4.250.000 euro. Secondo l’Autorità, vi sono state violazioni al Codice del Consumo da parte di Wind Tre S.p.A. riguardanti: a) le non trasparenti informazioni fornite ai consumatori riguardo al traffico extrasoglia per i servizi in mobilità; b) la deficitaria informativa in ordine alle offerte commerciali dei servizi di connettività da rete fissa ad Internet in fibra ottica, nonché alle condizioni economiche di fruibilità delle offerte applicate. In particolare, per i servizi di connettività ad Internet da rete fissa in fibra ottica, l’Autorità ha accertato che le campagne pubblicitarie di Wind Tre non hanno fornito informazioni sulle caratteristiche dell’offerta in fibra, sulla copertura geografica delle varie soluzioni di rete, sulle differenze di servizi disponibili e di performance, nonché sulle effettive condizioni economiche di fruizione dei servizi. In conseguenza di tale condotta ritenuta ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine “fibra”, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che distinguono, in concreto, le diverse tipologie di offerta. La carenza informativa ha dunque impedito al consumatore di prendere una decisione consapevole sull’acquisto dell’offerta in fibra. Avverso l’indicato provvedimento la Wind Tre S.p.A. ha depositato ricorso al Tar Lazio, e con sentenza del 3 febbraio 2020 il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, confermando le sanzioni dell’Antitrust.
Avv. Andrea Tanga
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