Smaltimento rifiuti urbani, il Tribunale dà ragione al Comune di Corbara

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Con atto di citazione regolarmente notificato il Comune di Corbara ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1166/2016 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Consorzio per la Gestione Integrata di Raccolta e di Smaltimento dei Rifiuti Urbani – Bacino Salerno/1 in liquidazione, per l’importo di euro 616.543,22 a titolo di corrispettivo, conguagli ed iva inerenti all’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolta per conto del Comune consorziato.

A sostegno dell’opposizione il Comune di Corbara (difeso dall’Avv. Giovanni Maria di Lieto) ha ampiamente contestato le fatture poste a fondamento del monitorio, deducendo innanzitutto la mancata prova dell’effettivo svolgimento delle attività di cui è stato richiesto il pagamento, la non debenza del corrispettivo in quanto – anche ove provate – si tratterebbe di attività già ricomprese nel canone omnicomprensivo ritualmente corrisposto al Consorzio.

In particolare, secondo il difensore del Comune di Corbara <<Il Comune di Corbara nulla in più deve al Consorzio rispetto a quanto dovuto e pagato a titolo di servizio reso e mensilmente fatturato in conformità alle Convenzioni succedutesi nel tempo e al Piano industriale approvato dal Commissario di Governo in data 31/12/2007 con ordinanza n. 531. […] In ogni caso, il Consorzio non ha fornito alcuna prova a dimostrazione della pretesa creditoria avanzata nei confronti del Comune, limitandosi ad allegare estratti contabili, fatture ed elencazioni di presunte lavorazioni che non hanno alcun valore probatorio in ordine all’esistenza delle singole prestazioni indicate nelle impugnate fatture ed al relativo valore>>.

Con sentenza n. 2261/2023, pubblicata il 16/11/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore I Sezione Civile (Giudice Monocratico Dott.ssa Aurelia Cuomo) ha ritenuto fondate le tesi ed argomentazioni svolte dall’Avv. Giovanni Maria di Lieto e ha così disposto: <<L’opposizione va pertanto accolta con revoca del decreto ingiuntivo n. 1155/16 e condanna del Comune di Corbara al pagamento del minor importo di euro 4,749,31, oltre interessi come per legge in favore del Consorzio per la Gestione Integrata di Raccolta e di Smaltimento dei Rifiuti Urbani – Bacino Salerno/1 in liquidazione>>. Secondo il Giudice, <<Con riferimento poi alle fatture inerenti la rendicontazione […] il Comune di Corbara ha contestato la mancata prova dell’effettivo espletamento della prestazione. Ora, parte opposta ha prodotto in giudizio, oltre alle fatture, anche dei fogli excel (in parte in formato cartaceo ed in parte su supporto informatico) in cui sono specificate le suddette prestazioni. […] Nel caso di specie, dunque, l’opponente ha negato il fatto costitutivo della pretesa creditoria fatta valere in monitorio, negando, in sostanza, che il Consorzio abbia effettivamente svolto le attività il cui corrispettivo è portato dalle richiamate fatture. […] Nel caso di specie le fatture allegate non possono, per se sole considerate, assurgere ad idoneo mezzo di prova, attesa la loro natura di atto a formazione unilaterale da parte del soggetto che intende avvalersene. […] Né possono considerarsi idonea prova i “fogli excel” prodotti in quanto anch’essi di mera formazione unilaterale, di conseguenza, attesa la genericità delle richieste di prova orale disattese in fase istruttoria, la pretesa creditoria non potrà trovare accoglimento>>.