
I giudici hanno dichiarato improcedibile il ricorso e contestualmente condannato l’ente alle spese processuali quantificate in mille euro.
“Tecnicamente – spiegano i due legali – lo ha dichiarato improcedibile poiché l’ordinanza impugnata ha, nel frattempo, perso efficacia, ma il Tar ha condannato comunque la Regione al pagamento delle spese processuali sulla base del criterio della soccombenza virtuale”. (ANSA).