Salerno, la città del potere e la città della partecipazione.

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Il 24 marzo 2018 nell’affollato incontro stampa intitolato “Giù la Maschera”, denunciammo la mortificazione della volontà popolare da parte del Comune di Salerno che non aveva adottato il regolamento degli Istituti di partecipazione, violando la legge e il proprio stesso Statuto, in forza di un disegno preciso, perché il potere teme e non consente ciò che non controlla, e impone il pensiero unico.

Dopo pochi giorni, il 28 marzo 2018 il Presidente Cammarota pose la vicenda all’odg della commissione trasparenza, ben prima della diffida del Difensore Civico del 31 Luglio 2018, iniziando una difficile lavoro di sintonie possibili, sempre riferito nei consigli comunali, accellerato ma non determinato dal commissario ad acta, culminato dopo 27 anni di inerzia con la “bozza Cammarota” per tutti gli istituti voluti dallo Statuto: il registro delle associazioni, le consulte, le istanze e le petizioni, l’informazione e la trasparenza con la pubblicità delle commissioni e la diretta streaming del consiglio, il referendum e le consultazioni popolari; e, naturalmente, il difensore civico.

Nonostante la bozza Cammarota avesse di fatto allontanato il commissariamento preparando il consiglio comunale del 16 settembre, la maggioranza dapprima oppose la “bozza Modena”, quella ritirata al consiglio comunale del 1 agosto, e poi approvò nella commissione congiunta Trasparenza – Statuto la “bozza Guerra”, che esclude il registro delle associazioni, le consulte, la diretta del consiglio, la pubblicità delle commissioni; e cancella il difensore civico, addirittura abrogando le norme dello statuto, assumendo modifica legislativa da parte del TUEL.

Dunque, l’arroganza del potere attraverso la dittatura della maggioranza mortifica ancora una volta gli istituti di partecipazione popolare, con motivazioni ipocrite e illegittime.

Nella bozza Guerra si disciplinano solo il referendum e le petizioni, e si cancella il difensore civico sostituendo il giudice della partecipazione con l’autodichia del Sindaco.

Nella bozza Cammarota vi erano invece regole chiare, preordinate e di garanzia, semplificate sui cittadini con le petizioni e le consultazioni popolari, e sulle associazioni registrate con le attività nelle commissioni allargate alle consulte; v’era la pubblicità immediata di tutti gli atti e dei verbali delle commissioni, e la diretta televisiva sul sito del Comune, tanto osteggiata dal potere.

Chi ha paura della diretta televisiva? Chi ha una delega dal popolo non deve nascondersi di fronte al popolo. D’altro canto è contraddittorio che si consenta di assistere alle sedute, e lo si nega a chi non si reca di persona a Palazzo di Città. Sul punto, verrà presentato uno specifico  emendamento, con richiesta di voto nominale.

Ma il nodo fondamentale è rappresentato dalla mancata previsione del difensore civico, l’istituto più importante della partecipazione popolare, perché non v’è regola senza tutela.

Nella bozza Cammarota il difensore civico è il terminale logico e funzionale di tutti gli istituti di partecipazione e garanzia per il loro corretto funzionamento, perché la partecipazione vuol dire anche e soprattutto controllo degli atti, ed è questo un interesse di tutti. Chi decide deve essere un giudice terzo nell’interesse del popolo, anche contro gli interessi del Potere.

La città del potere, dunque, contro la città della partecipazione.

Per non approvare il difensore civico, la maggioranza con un colpo di mano intende cancellare le norme dello Statuto che lo impongono, con la motivazione che il TUEL (Dlgs 267 del 2000), legge dello Stato successiva allo Statuto, ne cancella l’obbligo. Ma il TUEL non cancella il difensore civico perché lo rende solo facoltativo, e quindi non nega lo Statuto ma lo conferma, ancor più perché l’ultima revisione dello Statuto è stata votata nel 2008, otto anni dopo il TUEL.

Nondimeno, contraddittoriamente si abrogano le norme statutarie sul difensore civico ma non quelle degli altri istituti di partecipazione dallo Statuto, ovvero il registro delle associazioni, le consulte, la partecipazione al procedimento, la pubblicità.

D’altro canto, lo Statuto, rispetto al quale il regolamento ha natura gradata, impone un unico regolamento per tutti gli istituti di partecipazione.

Infine, se il Difensore Civico Regionale nominò il commissario ad acta per la mancata attuazione degli istituti di partecipazione, lo potrà e lo dovrà fare nuovamente per quelli non realizzati.

Per questi motivi, la proposta di delibera appare viziata, per cui è ogni e più ampia riserva sia in consiglio comunale, sia in sede di autotutela amministrativa che giurisdizionale, ovvero attraverso petizioni popolari, ed invocando di nuovo l’azione del difensore civico regionale.

È trascorso un anno e mezzo da quella conferenza del 24 Marzo 2018, un anno e mezzo di battaglie e di fatica, che almeno è servito a sbloccare dopo decenni il tema degli istituti di partecipazione e di controllo popolare. Ma, ancora, pare prevalere la città del potere sulla città della partecipazione.  E noi, ancora, continueremo a dire: “Giù la maschera”!