Le ultime normative emanate dal Governo hanno cambiato lo scenario riguardante la fiscalizzazione in Italia, da una parte c’è l’obbligo di emissione di fattura elettronica, entrato in vigore dall’1 gennaio 2019, cui è stata affiancata anche una rivisitazione del Regime forfettario.
La Legge di stabilità ha confermato la presenza anche per questo 2019 del regime forfettario, introdotto nel 2015 e che aveva sostituito il vecchio regime dei minimi, a oggi abrogato, che rimane valido solo per coloro che lo avevano scelto entro il 2015.
Fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al Regime forfettario, e il suo mantenimento negli anni successivi, erano possibili per i soggetti che avevano:
- spese per lavoro dipendente o assimilato non superiori a 5000 € lordi;
- ricavi e compensi che non devono superare il limite tra 25.000 e 50.000 euro in base all’attività svolta;
- il costo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non deve essere superiore a 20.000 €.
Con la Legge 145/2018 sono stati abrogati i due requisiti riguardanti i beni strumentali e le spese da lavoro dipendente, mentre il limite dei ricavi e dei compensi è stato alzato a 65.000 € per tutte le attività.
Il superamento della soglia di 65.000 € comporta la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo, indipendentemente dalla misura dello sforamento.
Si tratta di un regime particolarmente favorevole per chi vuole mettersi in proprio, ma è chiaro che, nonostante le agevolazioni previste, rimane l’obbligo di fattura per regime forfettario.
Tale processo deve essere fatto seguendo gli standard definiti dalla normativa che prevede un protocollo rigido per quanto riguarda la tipologia di file digitale da creare, la sua trasmissione al sistema d’interscambio e la successiva archiviazione, procedure che possono essere controllate attraverso i software gestionali che Fatture in Cloud mette a disposizione di tutti i liberi professionisti.
La normativa del regime forfettario prevede anche delle cause di esclusione, queste ultime modificate anch’esse dalla Legge finanziaria 2019.
Non possono aderire al Forfettario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi Forfettari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di chi risiede in uno stato membro dell’Unione Europea o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente fanno cessioni di fabbricati o porzioni di essi, o di terreni edificabili;
- gli esercenti di attività d’impresa che contemporaneamente partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o imprese familiari, oppure le persone che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali è in corso, o erano intercorsi, rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Come detto si tratta di un regime la cui base imponibile è calcolata a forfait, indipendentemente dalla struttura dei costi sostenuti.
La cessazione di tale regime avviene dall’anno successivo a quello in cui viene meno solo uno dei requisiti di accesso che sono stabiliti dalla legge.