Protocollo d’intesa tra l’Assessorato alle Politiche Giovanili e il Dipartimento di Scienze Politiche.

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11/06/2018 – L’accordo è finalizzato ad attività di ricerca, formazione, iniziative culturali e progettualità nei campi di interesse giovanile

Lunedì 11 giugno, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città, è stato firmato l’accordo di collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Salerno e il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca, formazione, iniziative culturali e progettualità nei campi di interesse giovanile e delle politiche per i giovani.
Nello specifico le parti concordano nel favorire progettazione e sviluppo di percorsi condivisi di ricerca; partnership in progettualità per i giovani di interesse comune; creazione di percorsi culturali, formativi, laboratoriali, workshop, attività seminariali e convegnistiche in collaborazione; attivazione di percorsi di tirocinio formativo per gli studenti.

I termini dell’accordo sono stati illustrati da Mariarita Giordano, Assessore comunale alle Politiche Giovanili; Annibale Elia, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione; Stefania Leone, Responsabile scientifico e Coordinatore dell’Osservatorio OGPG; Stefano Pignataro, Consiglio Studenti Dipsum Unisa.

Si stipula quanto segue :

Articolo 1: Oggetto
Le parti concordano di instaurare un rapporto di collaborazione con lo scopo di sviluppare un programma di cooperazione bilaterale in tutti i settori di interesse reciproco.
In particolare, gli ambiti della collaborazione riguardano attività di ricerca, formazione, iniziative culturali e progettualità nei campi di interesse giovanile e delle politiche per i giovani.

Articolo 2: Modalità di Cooperazione
Lo sviluppo della ricerca e lo studio di programmi, progetti, iniziative – determinati in conformità all’art. 1 e organizzati secondo le specifiche competenze delle parti e nei limiti dei finanziamenti e delle risorse disponibili – potranno essere svolti attraverso la realizzazione congiunta, conformemente alle modalità specificate all’articolo 4 del presente accordo.
In ogni caso le parti concordano nel favorire le seguenti forme di collaborazione:
• progettazione e sviluppo di percorsi condivisi di ricerca;
• partnership in progettualità per i giovani di interesse comune;
• creazione di percorsi culturali, formativi, laboratoriali, workshop, attività seminariali e convegnistiche in collaborazione;
• attivazione di percorsi di tirocinio formativo per gli studenti.

Articolo 3: Coordinamento

Le parti nominano un membro dell’organismo come coordinatore delle attività indicate nell’accordo generale, il quale è incaricato di favorire e di curare i rapporti con l’altra parte e di rappresentare l’impegno collaborativo nei confronti della propria istituzione.

L’Università degli Studi di Salerno indica quale coordinatore e responsabile scientifico la dott.ssa Stefania Leone.

Il Comune di Salerno indica quale coordinatore l’Assessore alle Politiche Giovanili Mariarita Giordano o suo delegato.

 

Articolo 4: Protocolli di intesa

La collaborazione tra le parti sarà definita da appositi protocolli. Tali atti saranno sottoposti ai due contraenti per l’approvazione e per la definizione formale degli aspetti organizzativi e di finanziamento e, in caso di accettazione, diverranno parte integrante del presente accordo.

Oltre alle modalità d’attuazione della collaborazione tra le Parti, mediante specifica degli aspetti di natura tecnica, organizzativa e finanziaria, i protocolli definiranno i regimi di proprietà e le procedure per la pubblicazione.

 

Articolo 5: Finanziamenti

L’attuazione della collaborazione e dell’attività di studio che le parti decideranno di intraprendere deve dipendere dalla disponibilità di finanziamenti. Eventuali finanziamenti devono essere appositamente deliberati dagli organi competenti.

Articolo 6: Durata

L’accordo avrà la durata di tre (3) anni decorrenti dalla data della sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato esclusivamente tramite richiesta scritta di una delle parti e accettazione. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c.

 

Articolo 7: Accesso alle strutture e Assicurazione

I ricercatori coinvolti nella ricerca programmata annualmente potranno avere accesso alle strutture dei rispettivi Partner nell’ambito delle attività di progetto e previa autorizzazione da parte del responsabile dell’accordo per la struttura ricevente. Al riguardo, le parti garantiscono che il loro personale è coperto da assicurazione contro infortunio sul lavoro anche per le attività svolte all’esterno della struttura di appartenenza.

Articolo 8: Riservatezza

I Partner agiranno in modo da garantire la riservatezza dei dati. In particolare, le informazioni verranno fornite solo ai dipendenti e collaboratori che le richiederanno in funzione del corretto svolgimento dell’attività prevista dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni interne (in particolare argomenti tecnici, progettuali, operativi ed organizzativi) di cui esse possano venire al corrente nell’esecuzione della propria attività. Le parti si impegnano, infine, a conservare la documentazione in modo idoneo a garantirne la riservatezza.

L’obbligo alla riservatezza, di cui sopra, non si applica alle informazioni per le quali la Parte dimostra che:

– erano già disponibili alla Parte stessa prima del progetto definito da questo accordo;

– sono di pubblico dominio o lo sono diventate dall’inizio del progetto senza colpa da parte della Parte coinvolta;

– sono state sviluppate in modo autonomo rispetto alle informazioni ricevute;

– sono state ricevute da terze parti;

– sono state rivelate conformemente ad un’ordinanza o richiesta del tribunale, di un’agenzia amministrativa o altro ente governativo, a condizione che ogni Parte fornisca all’altra immediato avviso di tale ordinanza o i relativi verbali per permettere all’altra Parte di intervenire o di prevenirne la divulgazione;

– sono state esplicitamente esentate dall’obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;

– sono fornite dopo la conclusione del presente accordo.

 

 

Articolo 9: Pubblicazioni

Ogni descrizione, pubblicazione o comunicazione scritta, orale o per trasmissione elettronica dei contenuti del progetto, dei suoi risultati o conoscenze o qualsiasi pre-existing know-how di altre Parti (d’ora innanzi indicata come “Pubblicazione”), deve essere preventivamente sottomessa alle Parti. Qualsiasi risposta o commento alla pubblicazione o comunicazione deve essere inoltrata ai Partner coinvolti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento altrimenti i Partner sono considerati consenzienti.

Ogni Partner può chiedere di modificare o sopprimere alcune indicazioni contenute nella pubblicazione o comunicazione, per quanto queste indicazioni riguardino informazioni confidenziali o di brevetti.

Qualsiasi pubblicazione che descriva o utilizzi dati derivanti dalle attività di ricerca sviluppate in comune dovrà riportare che il lavoro è stato elaborato nell’ambito del presente accordo.

 

Articolo 10: Recesso

Ciascun Partner, nel caso uno dei Partner violi uno o più termini del presente accordo, potrà recedere dallo stesso con un preavviso di almeno tre mesi che dovrà essere notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A seguito del recesso, che sarà valido a far data del ricevimento della comunicazione scritta, il Partner che recede sarà remunerato per le attività svolte fino a quel momento.

 

Articolo 11: Modifiche

In caso di conflitto tra i termini del presente accordo e quelli di qualsiasi altro contratto, i termini del presente accordo devono prevalere. Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta da parte dei legali rappresentanti di ognuna delle parti. Tali modifiche entreranno in vigore solo dopo l’apposizione delle suddette firme.

 

Articolo 12: Foro competente

Le parti accettano di risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere nel raggiungimento del progetto. Nel caso in cui una soluzione amichevole non fosse possibile la disputa sarà risolta dal Tribunale di Salerno.

 

 

Articolo 13: Trattamento dati personali

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo

 

Articolo 14: Imposte   di registrazione e di bollo

La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d’uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.