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In base all’art. 20, comma 2, della L. n. 44/1999, ai contribuenti che siano stati vittime di usura, è concessa una sospensione di tre anni per il compimento degli adempimenti fiscali, tra cui rientra la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La data da cui decorre il periodo di sospensione deve individuarsi nel momento in cui il prefetto accoglie l’istanza del contribuente per l’accesso al fondo di solidarietà per le vittime di usura. Perciò, se all’interno di tale sospensione, l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento riguardante un’annualità ricadente nel detto periodo di sospensione, lo stesso deve essere annullato.
È quanto si è verificato nella vertenza condotta a decisione dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza n. 2202/36/2015 che conferma il verdetto raggiunto dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia.
L’avviso di accertamento originariamente impugnato, emesso nei confronti di un soggetto riconosciuto come persona offesa dal reato di usura, riguardava l’annualità 2006, il cui termine per presentare la dichiarazione dei redditi cadeva nell’anno 2007.
L’atto impositivo veniva notificato nel 2012 poiché l’Agenzia delle Entrate riteneva che il periodo di sospensione di 3 anni per le vittime di usura fosse scaduto nell’anno 2010. Il contribuente replicava che il termine di sospensione triennale cominciasse a decorrere soltanto a partire dal 14 dicembre 2009, data in cui il prefetto aveva accolto l’istanza presentata dallo stesso per l’accesso al fondo di solidarietà per le vittime di reati di usura.
La CTP di Pavia prima e la CTR della Lombardia poi hanno accolto la tesi del ricorrente, annullando l’avviso di accertamento.
L’atto impositivo, infatti, non poteva essere formato poiché alla data della sua emissione (anno 2012) il contribuente godeva ancora della sospensione per il compimento degli adempimenti fiscali statuita dalla L. n. 44/1999. La sospensione decorreva, infatti, dalla data di accoglimento dell’istanza da parte del prefetto, ossia dal 2009. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate è stato dunque rigettato dalla CTR della Lombardia.
In definitiva, l’avviso di accertamento emesso durante la vigenza del periodo di sospensione e proroga degli adempimenti fiscali da riconoscersi alle vittime di usura è illegittimo.