Il fatto. Con l’appello in esame il Comune di Amalfi ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno (Sezione Seconda) resa tra le parti, che aveva accolto il ricorso presentato dalla Fondazione avverso la nota della Polizia Municipale prot. 195/2011, con cui si disponeva di provvedere alla rimozione di “materiali, attrezzature, baraccamenti e automezzi” insistenti sull’area “compresa tra il cunicolo di deflusso del garage pubblico Luna Rossa e il marciapiede antistante la c.d. Chiesa delle suore”, nonché avverso l’ordinanza sindacale n. 30, del 12 marzo 2011, adottata ai sensi dell’art. 54, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL). Con tale ordinanza, rilevato che non era stata data esecuzione alla suddetta nota della Polizia Municipale, si ingiungeva di provvedere ad horas alle operazioni di rimozione, avvertendo che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla rimozione d’ufficio. Gli oggetti di cui si chiedeva la rimozione erano funzionali allo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria da parte della ditta destinataria degli atti impugnata, a ciò incaricata dalla Fondazione.
Il Tar Campania Sez. II^ Salerno, ritenendo fondati i motivi e le argomentazioni sostenute dall’Avv. Giovanni Maria di Lieto, difensore della Fondazione, aveva annullato l’ordinanza sindacale, per l’insussistenza di un pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, che potesse legittimare l’adozione di un mezzo extra ordinem, non fosse fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, considerato che “la particolarità della situazione era rimediabile nell’immediato con gli strumenti ordinari, e in particolare con l’esecuzione in danno”.
Il Comune di Amalfi ha proposto appello al Consiglio di Stato per l’annullamento e la riforma della sentenza del Tar Campania Sez. II^ Salerno.
Con sentenza pubblicata il 10/05/2021, il Consiglio di Stato Sez. II^ – Roma ha ritenuto fondate le argomentazioni e le tesi sostenute dall’Avv. Giovanni Maria di Lieto, difensore dell’appellata Fondazione, ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Amalfi, confermando la sentenza impugnata del Tar Salerno.
Si legge nella sentenza in esame del Consiglio di Stato: <<Il Collegio osserva che la controversia in esame si inserisce in un più ampio contesto contenzioso tra le parti, instaurato anche in sede civile e che, davanti al giudice amministravo, vede la pendenza di un ulteriore giudizio in sede d’appello avverso la sentenza del Tar Salerno 28 maggio 2014, n. 1024. Tale sentenza ha annullato l’ordinanza n. 3/2013 della Polizia Municipale, con cui si ingiungeva la rimozione ad horas del “materiale abusivamente collocato in prossimità dell’ingresso da piazza Municipio con il cunicolo pedonale e carraio del garage pubblico in roccia denominato Luna Rossa”, nonché la nota del Comando Provinciale dei VV.FF. n. 3383 in data 19 luglio 2004 – richiamata nel primo motivo dell’appello in esame – che aveva autorizzato l’apertura al pubblico del garage Luna Rossa. Tale atto dei Vigili del Fuoco aveva previsto la condizione che il tunnel esistente a cui era collegato il tunnel laterale di deflusso del garage, fosse “reso carrabile fino allo sbocco in Piazza Municipio”, facendo presente che “tale condizione è indispensabile per la movimentazione degli automezzi in servizio di soccorso”>>. […]
<<Venendo al primo motivo d’appello, deve preliminarmente rilevarsi che non si ravvisa alcun interesse dell’Amministrazione in ordine alle censure relative al difetto di annullamento da parte del Tar della nota della Polizia Municipale, che devono essere quindi considerate inammissibili. Mentre si ritiene fondata la difesa della parte appellata in ordine alla non riconducibilità ai presupposti dell’ordinanza sindacale della necessità di dare attuazione alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco di cui all’atto prot. n. 3383 in data 19 luglio 2004. Infatti, in disparte la circostanza che il suddetto atto è stato annullato dal Tar Salerno con la richiamata sentenza n. 1024/2014 impugnata davanti a questo Consiglio e considerato che il Comune appellante non fornisce alcuna dimostrazione della conoscenza da parte della Fondazione del medesimo atto di cui pretende il difetto di tempestiva impugnazione, va rilevato che le premesse dell’ordinanza sindacale non recavano alcun riferimento alla nota dei Vigili del Fuoco n. 3383/2004: sicché il richiamo ad esso nelle tesi difensive dell’Amministrazione comunale sostanzia un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’ordinanza>>.
24/05/2021