Pagani, sentenza Gambino non ancora passata in giudicato.

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Ai Consiglieri Comunali

 Sig. Bottone Salvatore

Sig.ra Terracina Assunta

Sig.ra Rita Greco

Sig.ra Giusy Fiore

LORO SEDE

Trasmissione a mezzo pec individuale

Dott. Francesco Carbutti

Segretario Comunale

SEDE

Trasmissione a mezzo pec: segretario@pec.comunepagani.it

Dott.ssa Devito Maria

Responsabile Settore AA.GG.

SEDE

Trasmissione a mezzo pec: protocollo@comunedipagani.legalmail.it

p.c.                                     Dott. Antonio Centore

Procura della Repubblica

c/o Tribunale Nocera Inferiore

Trasmissione a mezzo pec: prot.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it

p.c.                                        S.E. Prefetto Salerno

SEDE

Trasmissione a mezzo pec: protocollo.prefsa@pec.interno.it

Dott. On.le Matteo Salvini

Ministro degli Interni

SEDE

Trasmissione a mezzo pec: gabinetto.ministro@pec.interno.it

 

 

OGGETTO: Lettera prot. 35530 del 25.07.2019 avente ad oggetto: “ nota prot. 34741 del 219.07.2019 – Adempimenti”. Riscontro.

 

            Egregi Consiglieri,  

con la nota meglio specificata in oggetto le SS.LL. chiedono al Presidente del Consiglio Comunale, e anche (impropriamente) al Segretario Comunale ed al Responsabile Settore AA.GG., di “ predisporre tutti gli atti conseguenziali alla trasmissione, effettuata dal Signor Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, della sentenza di Cassazione (riferita all’incandidabilità del Sindaco Gambino Alberico) n. 15575 depositata in data 11.06.2019”.

Tanto premesso mi corre l’obbligo di precisare, in linea preliminare, l’irritualità della richiesta rivolta al Segretario Comunale ed al Responsabile Settore AA.GG. essendo chiaro ed inoppugnabile che gli stessi non hanno titolarità alcuna in questa vicenda, come in altre similari, considerato che – per Statuto e Regolamento – il Segretario Comunale è deputato, ai sensi art. 14 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, a:

  1. a) compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
  2. b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  3. c) può rogare i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
  4. d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o dal Sindaco, ivi comprese le funzioni di direzione generale, previo conferimento ai sensi dell’art.108 del d.lgs. 267/2000, che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo;
  5. e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e ne coordina l’attività.
  6. f) autorizza i permessi e i congedi ordinari ai Responsabili di Settore;

Discende da tanto che nessuna proposta di atto deliberativo e/o similare può essere dallo stesso redatto, così come dalla Responsabile Settore AA.GG.

Chiarito tale aspetto, comunque secondario rispetto alla sostanza della vicenda, mi corre l’obbligo di sottolineare – sempre in linea preliminare – che “la convalida degli eletti” è stata effettuata, dal Consiglio Comunale,. con Delibera n. 44 del 30.06.2019 cui risultano allegati, ed in quanto tali noti e discussi nella seduta consiliare in argomento, i seguenti atti:

  1. a) nota prot. 31318 del 28.06.2019 a firma Sorrentino Pasquale, Palladino Gerardo e Rita Greco, con la quale è stato trasmesso e richiamato addirittura un “parere del Ministero dell’Interno riferito a tale vicenda”;
  2. b) nota prot. 30775 del 25.06.2019, a firma Segretario Comunale, con la quale sono stati trasmessi (al Responsabile AA.GG. e per l’istruttoria della Delibera di Convalida) tutti gli atti di riferimento della vicenda a partire dall’Ordinanza Cassazione Civile n. 15725/11.06.2019;
  3. c) nota prot. 31072 del 27.06.2019, a firma Segretario Comunale, con la quale lo stesso afferma “la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta nonché la nullità di tutti gli atti medio tempore adottati”;
  4. d) nota prot. 31337 del 28.06.2019, a firma Segretario Comunale, con la quale pur rettificando (in minima parte quanto sostenuto in precedenza) ribadisce la decadenza e la nullità degli atti;
  5. e) Esposto prot. 29118 del 14.06.2019, a firma ex Sindaco Bottone Salvatore, indirizzato a tutti gli organi competenti e con il quale invita a valutare la “sussistenza dell’incandidabilità del Sindaco Gambino Alberico”.

Consegue da tanto, quindi, che il Consiglio Comunale ha deliberato, in perfetta e piena conoscenza degli atti (nessuno escluso) caratterizzanti la vicenda per cui l’avvenuta trasmissione, da parte della Procura della Repubblica (prima) e della stessa Prefettura (poi), non aggiunge – sul piano degli atti valutabili – alcunchè essendo stati trasmessi le Tre sentenze che caratterizzano la vicenda e l’attestato della Corte D’Appello, peraltro errato nella sostanza e negli effetti che esso produce o potrebbe produrre come si dirà di seguito, cioè atti già noti, conosciuti e valutati dal consiglio Comunale.

Chiarito tale ulteriore aspetto, sul piano della forma e dell’autorità cui compete la valutazione degli atti trasmessi, mi corre l’obbligo di far rilevare alle SS.LL. che l’attestato della Corte di Appello di Salerno, datato 17.07.2019, fonda “il passaggio in giudicato dell’ordinanza n. 15575/2019 del 11.06.2019 sul presupposto, fondamentale, che non sia stata presentata istanza di revocazione da parte del Sindaco Gambino”.

Tale circostanza (mancata presentazione istanza revocazione) risulta essere errata e fallace considerato che il Sindaco Gambino Alberico ha presentato regolare istanza di revocazione, riferita ai punti nn. 4 e 5 art. 395 cpc, notificata in data 28.06.2019 e con atti depositati, presso la cancelleria civile della Suprema Corte in data 17.07.2019.

Consegue da tanto, oggettivamente e riferendosi semplicemente a quanto attestato dalla Corte di Appello di Salerno (in ordine al passaggio in giudicato), che ad OGGI la sentenza non “ è passata in giudicato”.

Tanto chiarito, sul piano formale e sostanziale, appare evidente che questa Presidenza, e men che mai gli organi gestionali dell’Ente, non deve né può produrre alcun altro atto consiliare considerato che “nessun nuovo elemento è intervenuto ad oggi né è rilevabile dall’avvenuta trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica e della Prefettura”.

Ovviamente, ed è pacifico, che qualunque posizione differente da quella testè ed esaustivamente rappresentata può e deve trovare ragioni di soddisfazione solo adendo i competenti organi giurisdizionali essendo il Consiglio Comunale, a maggior ragione oggi dopo l’acquisizione del Certificato della Corte di Appello del 17.07.2019 che chiarisce il passaggio in giudicato, impossibilitato a rideterminarsi su una vicenda amministrativamente definita e conclusa.

 

f.to Il Presidente del Consiglio Comunale

Vincenza Fezza