In un mercato unico le misure a favore delle PMI sono basate su una definizione comune. Nel 1996 è stata adottata dalla Commissione una prima raccomandazione che stabiliva una prima definizione comune di PMI.
Il 6 maggio 2003 la Commissione europea ha adottato la raccomandazione n. 161 che trova applicazione a tutte le politiche, programmi e misure rivolte alle PMI. Per gli Stati membri l’utilizzazione della definizione prevista dalla raccomandazione n. 161/2003 è volontaria. La Commissione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ed il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), sono invitati ad applicarla il più estensivamente possibile.
Definizione di impresa
Innanzitutto occorre chiarirsi sulla nozione di impresa. La Raccomandazione stabilisce che un’impresa è «ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica».
La formulazione permette di considerare “imprese” anche i lavoratori autonomi, le imprese familiari, le partnership e le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Determinante è l’attività economica, non la forma giuridica.
La definizione di micro, piccole e medie imprese è subordinata ai seguenti parametri:
- lavoratori effettivi;
- fatturato annuo;
- totale di bilancio annuo.
Il confronto di questi dati consente di classificare un’impresa quale micro, piccola o una media impresa.
Occorre notare che, mentre è obbligatorio rispettare le soglie relative ai lavoratori effettivi, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L’impresa non deve soddisfare entrambi questi ultimi due i criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.
Definizione di micro, piccola e media impresa
- le microimprese impiegano meno di 10 persone ed il fatturato annuo o totale di bilancio non supera i 2 milioni di euro;
- le piccole imprese impiegano meno di 50 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio non supera i 10 milioni di euro;
- le medie imprese impiegano meno di 250 persone ed il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, ovvero il totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.
I lavoratori effettivi
Il criterio dei lavoratori effettivi è essenziale per determinare in quale categoria rientri una PMI.
Riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:
- i dipendenti;
- persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa;
- i proprietari-gestori;
- i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione non sono considerati come facenti parte degli effettivi. Non è inoltre considerata la durata dei congedi di maternità o parentali.
Gli effettivi sono espressi in unità lavorative-anno (ULA). Chiunque abbia lavorato nell’impresa, o per suo conto, durante l’intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l’anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.
Il fatturato annuo ed il totale di bilancio
Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l’impresa ha ricavato durante l’anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il pagamento degli eventuali oneri. Il fatturato non comprende l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le altre imposte indirette.
Il totale di bilancio annuo si riferisce al valore dei principali attivi dell’impresa.
Variazione delle soglie U.L.A., fatturato annuo o totale di bilancio
Se durante l’anno di riferimento l’impresa supera i tetti finanziari o di effettivi previsti conserva la condizione di micro, piccola o media impresa.
La modifica dello status di micro, piccola o media impresa avviene alla sola condizione che i tetti previsti siano superati per due esercizi consecutivi.