La Corte di Giustizia Tributaria della Campania ha bocciato il ricorso presentato dal Conservatorio di S. Rosalia confermando la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Provinciale di Salerno nel luglio 2022: l’ente dovrà versare al Comune di Atrani la Tari non corrisposta per le annualità 2015 e 2016, per un totale, incluso sanzioni ed interessi, di 34.994,00 euro a cui si aggiungono le spese di giudizio (1500 euro oltre oneri previsti per legge). Quasi 10.000 euro in più rispetto all’imposta dovuta inizialmente.
Il Conservatorio di S. Rosalia aveva contestato i due avvisi di accertamento Tari del 2015 e 2016 (notificati nel 2021) sostenendo l’infondatezza della pretesa per carenza dei presupposti suoi propri – per difetto assoluto di idonea motivazione (in violazione dell’art. 7 L. 212/00 e dell’art. 3 L. 241/90 e per carenza dell’Onus probandi) e la decadenza e prescrizione della pretesa creditoria. La CTP di Salerno con sentenza n. 1695/07/21 del 12/12/2021, depositata il 18/07/2022, aveva rigettato il ricorso ritenendo infondate le motivazioni proposte e con condanna alle spese. Il Conservatorio Santa Rosalia aveva subito appellato la sentenza in data 14/02/23, sostenendone l’illegittimità per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per carenza di motivazione e/o per motivazione apparente. La Corte ha quindi evidenziato come le motivazioni dell’appello (carenza di motivazione e/ o per motivazione apparente della sentenza) sono destituite di fondamento. Nel merito, hanno specificato “che ai sensi dell’art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; mentre al comma 684 statuisce che i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo”. La Corte ha rilevato poi che “il Conservatorio, seppur obbligato, non ha mai presentato alcuna dichiarazione ai fini TARSU/TARI, né ha fornito la prova documentale in merito all’attività ed all’utilizzo dei beni immobili, pur ricadendo sullo stesso il relativo onere ex art. 2697 comma 2 c.p.c. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA. La Tari, pertanto, deve essere corrisposta da chiunque possiede o detiene un immobile idoneo a produrre rifiuti. Gli importi del tributo vengono determinati da ogni Comune”.
Una sentenza che dunque ribadisce la legittimità delle richieste avanzate dall’Ente e ben promette circa l’esito degli altri contenziosi ancora in atto relativi al mancato pagamento della Tari di ulteriori annualità tra il Comune di Atrani ed il Conservatorio di S. Rosalia, proprietario di circa 60 immobili, di cui molti in condizioni fatiscenti, nel territorio comunale.