Lo sportello del consumatore online: le notifiche a mezzo pec dell’ente riscossore. Recenti indirizzi giurisprudenziali

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a cura dell’avv. Andrea Tanga

Ai sensi del D.L. 185/2008 tutte le imprese costituite in forma societaria, i professionisti iscritti ad albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec). La posta elettronica certificata, le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l’ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l’integrità del contenuto del messaggio, è prevista e disciplinata dal D.P.R. 68/2005 e rappresenta uno strumento per le comunicazioni informatiche tra cittadini e tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Dal 1° luglio 2017, secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, l’Agente della riscossione, può notificare a mezzo posta elettronica certificata i propri atti nei confronti di:

  • soggetti obbligati a disporre, per legge, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata INI-PEC (e cioè imprese individuali, pubbliche amministrazioni. società e professonisti iscritti in albi ed elenchi)
  • soggetti per i quali non sussiste tale obbligo, ma ne abbiano fatto specifica richiesta (persone fisiche non esercenti attività d’impresa o professionale, associazioni, ecc.). È possibile richiedere la notifica degli atti indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui si è intestatario; oppure, nel solo caso di persone fisiche, quello del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado o nel caso di uno dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie (per esempio, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, CAF, ecc.).

Dubbi applicativi sulla disciplina indicata sono stati avanzati in relazione alla legittimità di notifiche effettuate dal concessionario ai soggetti obbligati (nella specie professionisti o imprenditori individuali) per atti non relativi all’attività di impresa o alla professione svolta. Giurisprudenza prevalente ritiene idonea la notifica effettuata dal concessionaria. Si è sostenuto, in tema, che, nonostante la legge (art. 3 bis L. 53/94) specifichi unicamente che la notifica vada effettuata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi senza nulla altro aggiungere, la natura dell’utilizzo delle notificazioni ai soggetti iscritti negli elenchi viene effettuata  per “favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica” Ciò vuol dire,  che al privato cittadino che abbia iscritto la propria PEC  nei pubblici registri, la notificazione potrà avvenire per atti giudiziari di qualsiasi natura. (sul punto cfr “Scuola Superiore della Magistratura “Il processo civile telematico”, Napoli, 2016).

Contrariamente a ciò, altra parte della giurisprudenza ha ritenuto che i cittadini che ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad attività estranee all’impresa o professione esercitata, la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l’inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l’atto giudiziario, con conseguente nullità della notifica. Nullità sanabile con la costituzione in giudizio del soggetto che ha ricevuto l’atto (cfr. Trib. Roma 26.1.2019).

Ciò premesso, come dovrà invece comportarsi un soggetto che riceve un atto della riscossione, sulla propria pec, pur non avendo fatto richiesta specifica alla ricezione? 

Di certo è da ritenersi nulla la notifica dell’atto, in ossequio a quanto al disposto della L 225/2016. Resta da comprendere se tale nullità può essere sanata con la costituzione in giudizio del soggetto ricevente.

Interessante sul punto è il recentissimo orientamento del Tribunale di Salerno (ordinanza del 13.4.2020) che ha ritenuto inesistente la notificazione di ogni atto notificato al soggetto che non ha rilasciato il consenso alla ricezione di notifiche a mezzo p.e.c., di cui si riproduce di seguito un estratto

“L’art.  4  D.P.R. 68/2005  prevede  che  per  i  privati  che  intendano  utilizzare  il  servizio  di  posta elettronica  certificata,  il  solo  indirizzo  valido,  ad  ogni  effetto  giuridico,  è  quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto fra privati o fra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. Si richiede pertanto un consenso espresso e non può desumersi dalla mera indicazione dell’indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.  Le imprese nei rapporti tra loro intercorrenti possono dichiarare la volontà di accettare l’invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell’atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.  Ciò sembra pacifico considerando anche l’art. 14 (Notifica a mezzo di posta certificata), Dlgs 159/2015 che modifica l’art. 26, D.P.R. 602/1973 in tema di notificazione della cartella prevedendo che la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 dell’11 febbraio 2005, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge;  Rilevato che, invero, alcuni cittadini sono tenuti i per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di una impresa individuale (art. 5 comma 1 e 2 d.l. n. 179/2012) o professionisti (ex art 16 comma 7, d.l. n. 185/08 conv. dalla L.  n. 2/09) e detto indirizzo vieni inserito in pubblici elenchi (INI-PEC ex art. 6 bis d.lg. n. 82/05) e/o registro imprese (art. 6 d.l. n. 185/08). Ma nell’ipotesi in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad atti estranei all’impresa o alla professione esercitata, la notifica a mezzo pec non può ritenersi perfezionata mediante l’inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l’atto.  Tale conclusione è confermata dall’art. 3 bis, comma 1 (primo periodo), della Legge n.  53/1994 che si limita a prevedere che «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi» senza nulla aggiungere; nondimeno l’art. 3 bis comma 4-quinquies del Dlgs n.  82/2005 –cd. C.a.d. – per effetto della modifica operata dall’art. 5 del Dlgs. n. 217/17 consente ai soggetti non obbligati ad avere la Pec, di eleggere il domicilio speciale di cui all’art. 47 del Codice civile presso un indirizzo di posta elettronica certificata. In tale caso, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate”

Applicando siffatti principi deve ritenersi l’inesistenza e/o la nullità della notificazione di ogni atto notificato al soggetto che non ha rilasciato il consenso alla ricezione di notifiche a mezzo pec

Avv. Andrea Tanga

andreatanga@hotmail.it

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