a cura dell’Avv. Andrea Tanga
Inauguro questa rubrica, dedicata ai diritti dei consumatori, per affrontare un argomento di strettissima attualità ed abbastanza controverso: l’attività di riscossione nei giorni dell’emergenza epidemiologica da COVID -19.
Come noto, il Decreto Legge n.18/2020 (Decreto Cura Italia) entrato in vigore il 17 marzo scorso, prevede al suo interno (precisamente all’art. 68) la sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali in corso di pagamento.
In termini pratici, sono sospesi i termini dei versamenti delle entrate tributarie e non, che scadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Sono sospesi, inoltre, i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni oltre ai termini dei pagamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per gli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. È previsto, altresì, che non si procederà al rimborso di quanto già versato.
In base ad un’interpretazione letterale sembra possibile ritenere che l’attività di riscossione non sia sospesa in riferimento alle cartelle di pagamento già scadute alla data dell’8 marzo 2020.
Se questa fosse l’interpretazione corretta il concessionario della riscossione sarebbe ugualmente autorizzato a notificare provvedimenti cautelari o atti dell’esecuzione.
Tale interpretazione, fortunatamente, non è corretta.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che si intendono sospese anche le procedure cautelari e esecutive.
Nel rispetto della ratio dell’intero decreto, il concessionario non può effettuare la notifica di atti di pignoramento, né procedere all’iscrizione di ipoteche o fermi amministrativi (né comunicazioni di preavviso di ipoteca o di fermo). La scelta appare assolutamente condivisibile. Si pensi, infatti, all’obiettiva difficoltà del contribuente di poter adire il tribunale competente per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento cautelare per la parziale sospensione delle attività giudiziarie.
In riferimento alle notificazioni per le attività di riscossioni per tributi ed altre entrate di competenza regionale, mi segnalano che in questi giorni diversi contribuenti della Regione Campania hanno trovato un’amara sorpresa nella buca delle lettere. Sono stati, difatti, recapitati atti giudiziari con richieste di versamento dal concessionario della riscossione incaricato dalla regione.
Va specificato che con provvedimento del 18.3.2020 la Regione Campania ha disposto per i contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nel territorio regionale la sospensione, nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività di accertamento e controllo relative ai tributi ed alle altre entrate di competenza della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie (Tassa automobilistica, IRBA, IRESA, ARISGAN, TSDD e Tassa abilitazione professionale). La sospensione è relativa anche alle attività relative ad atti e provvedimenti cautelari ed esecutivi poste in essere per i tributi e le entrate dal concessionario della riscossione R.T.I. Municipia S.p.A./ABACO S.p.A. e ai versamenti delle rate relative alle ingiunzioni in scadenza il 31 marzo, il 30 aprile e il 31 maggio 2020.
Le richieste avanzate dal concessionario sono emesse in violazione del divieto imposto dalla legge, quindi illegittime (oltre che assolutamente ingiustificabili e inopportune, nel rispetto della straordinarietà ed urgenza delle misure adottate nel contrasto all’emergenza sanitaria). Sul punto l’associazione Movimento Difesa del Cittadino – sportello per la provincia di Salerno, ha già diffidato sia la Regione sia il concessionario all’immediato annullamento degli atti notificati ed all’interruzione di ogni attività di notifica nel periodo di vigenza della sospensione.
Mi è stato fatto notare che gli atti della riscossione vengono notificati in questi giorni per il tramite di un operatore postale privato. Potrebbe essere un motivo di invalidità? Affronteremo questo tema la prossima settimana!
Avv. Andrea Tanga