a cura dell’Avv. Andrea Tanga
“In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall’art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”. Questo è il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8240/2020 del 28.4.2020.
Ebbene, in materia di telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non è condizione di procedibilità nel caso in cui l’utente voglia ricorrere al procedimento monitorio e cioè allorquando voglia richiedere l’adozione di un provvedimento inaudita altera parte. Sul punto si era già espressa la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 25611 del 2016, giungendo alle medesime conclusioni per un caso analogo a quello affrontato dalle Sezioni Unite.
Il procedimento monitorio e la procedura di mediazione obbligatoria rispondono entrambi all’esigenza di dare una celere ed efficace risposta di giustizia, ma restano strumenti sensibilmente diversi secondo l’impostazione offerta dalla pronuncia indicata.
Nella sentenza delle Sezioni Unite si evidenzia, infatti, che il tentativo di conciliazione obbligatoria unisce alla finalità deflattiva una funzione di prevenzione del conflitto, sociale con l’attitudine alla soddisfazione e alla salvaguardia degli interessi delle parti attraverso il necessario dialogo (a differenza del procedimento monitorio) sotto il controllo e la guida del mediatore ed evitando che la contesa sfoci in un giudizio (e ciò anche in considerazione della posizione dell’utente di assoluta debolezza nei confronti dell’operatore e che per tali ragioni gode di ampie tutele nell’ordinamento – sui diritti del consumatore dei servizi telefonici e sulle vicende contrattuali di utenza telefonica si veda D. Fauceglia, Il Contratto di utenza telefonica, 2020, Milano, 322 ss)
Proprio l’apertura di questa fase di dialogo anticipato appare di fatto incompatibile, come più volte segnalato dalla Corte costituzionale, con i procedimenti che non prevedono il contraddittorio.
Chiaramente, l’esclusione della conciliazione nella fase della richiesta e dell’emissione del decreto ingiuntivo non ne comporta l’esclusione nella successiva eventuale fase di opposizione. In questa fase risulta necessario esperire il tentativo di conciliazione. Essa dovrà esperirsi dopo la pronuncia sulle istanze di concessione (o di sospensione a seconda dei casi) della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.