Lavoro e Pensioni, le novità della legge di Bilancio.

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a cura di Alfonso Angrisani esperto in relazioni sindacali

Nel presente articolo abbiamo raggruppato alcune misure che sono state introdotte con Legge 30 Dicembre n°234 ( Legge di Bilancio 2022) che riguardano da vicino i giovani, le donne,  lavoratori, le piccole e medie imprese.

Sono stati elencati tre punti, che possono essere utili alle esigenze pratiche  del lettore.

 

 1)AMMORTIZZATORI SOCIALI :

 

  • Dal 1° gennaio 2022 viene ridotta da 90 a 30 giorni l’ anzianità minima richiesta per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale dei dipendenti;
  • dalla data sopraindicata, i trattamenti di integrazione salariale vengono estesi ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti;
  • ai fini della determinazione delle soglie dimensionali, per il riconoscimento dei diversi trattamenti di integrazione salariale, vengono inclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio che svolgono la prestazione lavorativa sia all’interno sia all’esterno dell’azienda;
  • a partire dal 1° gennaio viene riconosciuto un unico massimale per le integrazioni salariali pari a 1.199,72 euro;
  • Dal 1° gennaio le aziende che fabbricano elettrodomestici con oltre 4.000 dipendenti, che abbiano stipulato nel 2019 contratti di solidarietà con una riduzione concordata dell’orario di lavoro non superiore ai 15 mesi, verranno esonerate dal versamento del contributo ;
  • Viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro, richiedente il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’ INPS, di trasmettere i dati necessari alla liquidazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ovvero, se precedente, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione ;
  • viene eliminato il divieto assoluto di attività lavorativa durante la percezione di integrazioni salariali. A fronte di ciò viene prevista l’interruzione dell’erogazione in caso di contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi, o la sospensione se il contratto è di durata inferiore;
  • per tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, non coperti dai fondi di solidarietà, indipendentemente dal settore di appartenenza, viene estesa la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie e i relativi obblighi contributivi;
  • anche per l’ anno in corso è confermata la spettanza della CIGS per le imprese del trasporto aereo, e dell’intero sistema aereo-portuale;
  • vengono riordinate le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie, prevedendo l’estensione della causale della riorganizzazione aziendale alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati di concerto con il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico per garantire il recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze;
  • viene previsto un ulteriore periodo di CIGS, pari a un massimo di 12 mesi non prorogabili, per sostenere transizioni occupazionali nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti con le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale ;
  • viene previsto l’obbligo di partecipazione a iniziative formative o di riqualificazione per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali. A tal fine, mediante accordo sindacale, sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori;
  • per i contratti di solidarietà vengono ampliati i limiti di utilizzo. La riduzione media oraria non può essere superiore al 80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile mentre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 % nell’arco di durata del contratto;

 

  • viene ridefinito l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e le prestazioni erogate. Tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, che occupano almeno un dipendente, dovranno versare al relativo fondo. Tutti i fondi dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale ( FIS )• per quanto riguarda il rilascio del DURC, a decorrere dal 1° gennaio 2022, verrà considerata anche la regolarità dei versamenti contributivi ai fondi di solidarietà ;
  • per gli anni 2022 – 2023 viene prorogato il contratto di espansione. Con la proroga viene abbassata anche la soglia dimensionale di accesso da 100 dipendenti a 50, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese aventi un’unica finalità produttiva o di servizi;
  • per fronteggiare processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro rientranti nell’elenco ex art. 20 del d.lgs. 148/2015, che hanno esaurito i trattamenti straordinari di integrazione salariale, viene previsto un trattamento straordinario per un massimo di 52 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2023;
  • viene allargata la platea dei potenziali beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI.

A partire dal 1° gennaio 2022 l’ indennità viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato. Viene eliminato il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi necessario per il riconoscimento della prestazione, oltre ad essere posticipato dal terzo al sesto mese il décalage mensile della prestazione. Per gli over 50 la decurtazione mensile della prestazione scatta dall’ ottavo mese;

  • anche per la DIS-COLL viene posticipata dal quarto al sesto mese la decurtazione mensile dell’indennità. Viene aumentato l’importo e la durata a fronte di un innalzamento dell’aliquota contributiva per collaboratori, assegnisti, dottorandi con borsa di studio, nonché amministratori e sindaci

2) INCENTIVI PER IL LAVORO

  • Apprendistato

Per  i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro – che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti – uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto.

  • Cooperative

Le società cooperative costituite dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 6.000 euro su base annua. Inoltre, è disposto anche l’esonero contributivo del 100% per 36 mesi, entro i 6.000 euro annui, in favore dei datori che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

  • Misure per i giovani

Spesa per i Centri per l’ impiego  è autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l’Impiego derivanti dalle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani tra i 16 e i 29 anni, non occupati, né inseriti in un percorso di studio o formazione (Neet).

Per  incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilità del Programma Erasmus+ e, è disposto lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE, nella sua qualità di Agenzia nazionale Erasmus+. Infine, per la celebrazione nel 2022 dell’Anno europeo dei giovani, è prevista la spesa di 5 milioni di euro per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai princìpi guida della strategia dell’Unione europea per la gioventù e volte a favorire il coinvolgimento e la più ampia partecipazione dei giovani, come regolate con decreto del Ministro per le politiche giovanili che stabilirà indirizzi, criteri e modalità di utilizzo delle risorse stesse.

Si segnala,  il  rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione.

  • Sostegno all’occupazione femminile

Al fine di sostenere l’occupazione femminile, viene incrementato il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere destinato a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a finanziare i meccanismi premiali introdotti dalla Riforma del Codice delle Pari opportunità con riferimento alla certificazione della parità di genere, secondo le modalità attuative che verranno definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro con delega per le Pari opportunità.

Peraltro, alle lavoratrici autonome, co. co. co., commercianti, artigiane e imprenditrici agricole l’indennità di maternità è prevista per ulteriori 3 mesi dalla fine del periodo di maternità.

In via sperimentale, per il 2022, è poi riconosciuto nella misura del 50% l’esonero dei contributi previdenziali per 1 anno a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di 1 anno a decorrere dalla data del rientro.

 

3) PENSIONI

  • Quota 102

I lavoratori autonomi e subordinati del settore pubblico e privato che, nel corso del 2022, compiano 64 anni di età e maturino almeno 38 anni di anzianità contributiva, possono richiedere il trattamento di pensione anticipata in Quota 102.

Si precisa, che  la maturazione dei requisiti deve avvenire  nel corso dell’anno, l’accesso alla pensione è consentito anche successivamente al 21 dicembre 2022.

La decorrenza trattamento pensionistico anticipato in Quota 102 è assoggetto al sistema posticipato di decorrenza delle c.d. “finestre”.

Più precisamente, per i lavoratori del settore privato(autonomi e subordinati)  è prevista una finestra di tre mesi; conseguentemente, la pensione decorre:

– dal primo giorno del quarto mese successivo alla maturazione dei requisiti di accesso, se iscritti alla assicurazione generale obbligatoria;

– dal giorno immediatamente successivo il termine della finestra trimestrale, se iscritti a una gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria.

Opzione donna

La Legge di Bilancio del 2022 ha ampliato i termini dell’accesso a Opzione Donna, consentendo di accedere all’anticipo alle lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro la fine del 2021.

Restano anche confermate le finestre di attesa di 12 e 18 mesi.

Un anticipo così consistente rispetto all’età della pensione di vecchiaia (fissata in 67 anni fino al 2024) e rispetto ai contributi della pensione anticipata (pari, per le donne, a 41 anni e 10 mesi di contributi fino al 2026) si traduce tuttavia in una penalizzazione permanente per l’assegno; questo viene infatti completamente ricalcolato con il metodo contributivo per le donne optanti, a prescindere dalla loro reale anzianità contributiva al 1995.

Non si calcolano i periodi di  contribuzione figurativa della disoccupazione (Aspi, Mini-Aspi e Naspi) e della malattia non integrata dal datore di lavoro.

L’accesso a Opzione Donna in tutti i settori potrà essere richiesto anche dopo il 2022, sempre a condizione che i requisiti siano però maturati entro la scadenza fissata al 31.12.2021.

Ape sociale 2022

Il legislatore  è intervenuto anche sull’Ape sociale, prevedendo la possibilità di maturare i requisiti utili sino al 31 dicembre 2022.

I requisiti comuni alle differenti categorie di beneficiari sono:

– compimento del 63° anno di età;

– cessazione dell’attività lavorativa.

I requisiti di contribuzione differiscono, invece, in base alla categoria di appartenenza:

– 30 anni di contributi per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e gli invalidi dal 74 per cento;

– 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi;

– 32 anni per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta

Le donne, inoltre, hanno diritto a una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due.