L’addizionale ECA sugli accertamenti Tarsu? Non esigibile dagli enti che riscuotono direttamente, e potenzialmente illegittima perchè non finanzia alcun servizio, possibile chiederne il rimborso.

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carrellacura del Dr. Vincenzo Carrella, dottore commercialista, giornalista economico ed analista

In questi giorni i contribuenti salernitani stanno ricevendo migliaia di avvisi di accertamento della TARSU che, oltre a dubbi sul fondamento della pretesa per gli abituali rilievi che ne comprometterebbero l’efficacia ,- continuano a contenere importi relativi all’” addizionale ex ECA”.

Innanzitutto cos’è tale prelievo?

E.c.a. è la sigla degli ex “enti comunali di assistenza”, istituiti con la legge n. 837 del 3 giugno 1937 in sostituzioni delle preesistenti “Congregazioni di carità”.

Gli Enti ECA sono stati soppressi di fatto già nel 1978, con il passaggio delle funzioni sanitarie alle Regioni.

L’addizionale (nella misura del 2% sui tributi erariali) è stata istituita con il R.D.L. 2145 del 30 novembre 1937, convertito con la l. 614 del 1938, e spettava inizialmente agli enti Eca.

Dopo la loro soppressione, l’addizionale – nel frattempo elevata sino al 10 % – è stata devoluta dalla legge n.549 del 28 dicembre 1995 ai Comuni,  che potevano riscuoterla sul prelievo della tassa rifiuti.

Il Regio Decreto consentiva il prelievo sui tributi riscossi tramite concessionario e ruolo, e in questi termini hanno continuato le disposizioni che nel tempo si sono succedute, in particolare la L. 549/1995 e il D.M. Finanze del 02.05.1996.
Con il D.Lgs. n. 446 del 1997 il legislatore ha attribuito agli enti locali una specifica potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali e delle altre entrate proprie, introducendo la formula della riscossione diretta, che consente agli enti di procedere in autonomia senza l’intervento del concessionario.

Fin qui la storia.

sogetOra, stabilito che l’ addizionale era consentita riscuoterla tramite il Concessionario (ex Esattorie) e il ruolo (titolo esecutivo), la domanda è se l’addizionale Eca sia dovuta anche per quei Comuni che procedono direttamente all accertamento e di riscossione dei tributi locali (come il caso di Salerno di questi giorni).

Da tale punto di vista intervengono anche autorevoli pareri della stessa Corte dei conti (cfr Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 146/2009/PAR del 24/04/2009 e nr 274/2011 della sezione regionale di controllo della Campania) che ne stabiliscono la non applicabilità dell’addizionale.

Stante ciò in base a quale legge e regolamento il Comune di Salerno continua ad applicare tale addizionale nonostante la sua intervenuta abrogazione con la gestione diretta del servizio di riscossione omettendo di emettere il ruolo presupposto fondamentale per la sua applicazione?

Non è da escludere, altresì, la presumibile violazione costituzionale posta in essere dallo stesso Comune di Salerno in quanto la reiterata applicazione dell’addizionale ex ECA di per sé violenta l’art. 53 della Costituzione perché non correlata ad alcun servizio. Non indirizzandosi a finanziare direttamente alcunché, assume i chiari tratti dell’imposta più che della tassa, violando apertamente il principio costituzionale di capacità contributiva.

Si potrebbe, pertanto, assistere nelle prossime settimane ad un autentico effetto boomerang con gli uffici comunali inondati di richiesta di rimborso da parte dei cittadini con effetti devastanti alle già precarie e dissestate casse con forzieri desolatamente vuoti .

Enzo Carrella