L'accompagnamento per invalidità civile.

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alfonsoangrisani21a cura dell’Avv. Alfonso Angrisani

L’ indennità di accompagnamento è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano la legge 11 Febbraio 1980 n° 18, il cui importo mensile per l’anno 2015 è pari ad euro 508,55.

Essa spetta agli invalidi civili totali, cioè a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%, ossia che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure si trovino nella impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di un’assistenza continua;

la suindicata misura previdenziale non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;

non è subordinata a limiti di reddito;

è indipendente dall’età della persona;

è indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido;non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido);

è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, inoltre può essere richiesta da cittadini italiani comunitari Ue ed extracomunitari titolari di lungo soggiorno U.E, coloro che intendono presentare la relativa domanda devono recarsi dal medico curante che provvederà ad elaborare e trasmettere all’inps un certificato medico elettronico , che ha durata limitata dopodiché devono recarsi ad un istituto di patronato oppure per il tramite il sito inps con i servizi al cittadino ed inoltrare la domanda, successivamente l’Inps provvederà a convocare il richiedente domand, presso la commissione indicata per legge.

Tralasciando il dato normativo, siamo abituati in Italia ad ascoltare racconti di persone le quali nonostante la loro difficoltà a vivere la vita quotidiana si trovano con la domanda di accompagnamento rigettata dalla commissione, infatti appare frequente che il comportamento dell’Inps potrebbe apparire alquanto restrittivo, nella concessione di codesta prestazione, appare dunque  opportuno consigliare ai nostri lettori che durante la fase amministrativa, ovvero di presentazione della domanda, di allegare alla domanda la certificazione sanitaria che indici in maniera chiara le patologie gravi che impediscono all’invalido ad essere autosufficiente per svolgere gli atti di vita quotidiana, e che necessiti della presenza costante di un accompagnatore;

sarebbe inoltre opportuno produrre ulteriore documentazione sanitaria durante la visita che dimostri in maniera chiara la difficoltà del soggetto richiedente domanda sempre tenendo conto della giusta relazione che intercorre tra le patologie gravi e la difficoltà a svolgere varie attività che vanno dalla impossibilità a deambulare, a lavarsi, a provvedere a mangiare autonomamente, a gestire la casa, a trovarsi orientato nel tempo e dello spazio, della impossibilità a provvedere alla cura della casa, alla impossibilità ad urinare e defecare in via autonoma, alla impossibilità personale a somministrare i farmaci da soli ect.

Si ricorda che questa elencazione riporta solo alcuni esempi di carattere pratico e non intende sostituire ne assumere il posto di insigni giuristi che hanno trattato in una maniera sistematica i punti salienti dell’ istituto giuridico in oggetto, fornendo una piattaforma sulla quale poggiare per gli avvocati del settore e per coloro che si occupano della materia previdenziale.