“La legittima difesa è un diritto fondamentale dell’individuo, ma ci devono essere delle necessità per poterla attivare: la difesa sociale del cittadino deve averla comunque lo Stato”. A spiegare la riforma del 2019 sulla legittima difesa che prevede la possibilità di sparare a un ladro che entra in casa senza correre il rischio di finire in carcere, neanche se si uccide il malvivente, è stato il professor Carlo Longobardi, Ordinario di Diritto Penale all’Università Federico II di Napoli, durante la conviviale rotariana a lui dedicata organizzata dal Presidente del” Rotary Club Salerno Est”, l’avvocato Carmine Napoli, grazie ai buoni auspici del socio Augusto Sada. A iniziare la serata è stato il dottor Antonio Brando, Vice Presidente del Club, che ha rappresentato il Presidente Carmine Napoli. L’avvocato Antonio Calabrese, socio del Club, ha letto il ricco curriculum del professor Longobardi che ha spiegato che la legittima difesa era già inclusa nel Codice Rocco del 1930:” Tale è rimasta fino al 2006 quando la Camera ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge recante la modifica dell’articolo 52 del Codice Penale su legittima difesa e diritto all’autotutela in privato domicilio. Nel 2019 c’è stata l’ultima riforma che ha potenziato i commi relativi alla difesa domestica e degli esercizi commerciali. Molte delle situazioni che possono verificarsi potevano già essere risolte con la vecchia normativa: nel panorama giurisprudenziale abbiamo avuto otto casi di applicazione della legittima difesa, di cui sette risolti con l’assoluzione per legittima difesa”. Il professor Longobardi ha spiegato quelli che sono i diritti inviolabili, come quelli della libertà personale:” Nel reato esistono tre figure fondamentali: il fatto tipico, l’antigiuridicità e la colpevolezza: il furto, l’omicidio volontario, sono un fatto tipico di reato ; l’antigiuridicità si ha quando siamo in presenza di un fatto tipico e abbiamo un indizio che ci fa pensare che questo fatto sia anche antigiuridico, cioè contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico – penale: in linea di principio quando ci troviamo di fronte a un omicidio, non possiamo non pensare che questo sia contrario al diritto, dobbiamo però considerare che questo omicidio deve tenere conto delle cause di giustificazione, fra le quali sono previste anche quelle della legittima difesa. In definitiva, io posso ammazzare una persona in presenza di determinate condizioni: quelle della legittima difesa e quelle dello stato di necessità. Per un pubblico ufficiale anche l’uso legittimo delle armi è una causa di giustificazione che abbiamo solo noi nel mondo”. Longobardi ha parlato anche del quesito della proporzione tra beni, nei casi previsti dall’articolo 614; di eccesso colposo “ quando non c’è più l’attualità del pericolo” e spiegato l’articolo 52 del Codice Penale, oggi modificato dal Parlamento, secondo il quale non veniva ritenuto punibile “chi avesse commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. L’avvocato Longobardi ha anche spiegato che l’avviso di garanzia deve essere considerato una garanzia dell’imputato:” Siamo abituati a vederlo come un fatto estremamente negativo, in realtà è il primo momento di garanzia essenziale per poter esercitare la possibilità di difesa” e che i processi per legittima difesa vengono celebrati con priorità.
Aniello Palumbo