L’obbligo di sottoscrivere una polizza professionale per chi opera nel settore medico considera regole precise, rafforzate dalle recenti norme contenute nella legge Gelli, la n.24 dell’8 marzo 2017.
L’onere coinvolge in prima linea i medici che esercitano la professione in qualità di libero professionista indipendente, sia in termini di attività extramoenia che intramoenia.
In realtà devono attenersi all’obbligo anche quei medici che svolgono la professione alle dipendenze di una struttura, si occupano di consulenze o sono a tutti gli effetti collaboratori e svolgono mansioni presso ospedali pubblici o privati, cliniche o istituti, autorizzati a prestare servizi sanitari.
La legge Gelli estende l’obbligo assicurativo
La legge Gelli ha esteso l’obbligo assicurativo alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, per garantire una reale copertura della responsabilità civile verso terzi, considerando anche l’operato dei prestatori d’opera.
Parte integrante della copertura sono anche le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, al pari di quelle in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e di quelle messe in pratica attraverso la telemedicina.
L’obbligo vale anche per quei medici che sono dipendenti presso una struttura pubblica ma integrano l’attività svolgendo saltuariamente la libera professione.
La polizza Rc professionale può rivelarsi estremamente utile anche per quei medici che, pur lavorando alle dipendenze di una realtà sanitaria pubblica o privata, procurano un danno a terzi del quale vengono ritenuti unici responsabili.
Nel caso in cui la struttura eserciti un‘azione di rivalsa per colpa grave contro il medico la copertura assicurativa è l’unica soluzione per garantirsi un’ancora di salvezza.
Cosa copre la Rc professionale medico
L‘assicurazione professionale offre una reale tutela del patrimonio del medico, laddove il professionista riceva un avviso di garanzia oppure una richiesta di risarcimento da parte di terzi in seguito ad un danno cagionato, diretta conseguenza di un errore commesso durante lo svolgimento dell’attività professionale.
Per sapere quali garanzie offre una polizza professionale vedi cosa copre qui.
In linea di massima comunque, riferendoci ad esempio specifici, la polizza è in grado di coprire errori o comportamenti negligenti in cui può incappare il medico e quindi:
. sbagli nella compilazione della cartella clinica;
. errata prescrizione della terapia;
. inesatta o tardiva diagnosi della patologia del paziente;
. errori palesi durante l’attività chirurgica;
. mancato riconoscimento di un’emergenza.
La Rc professionale copre sostanzialmente il medico da tutti i rischi che sono conseguenza dell’esercizio della professione, a patto che non risultino espressamente esclusi dal contratto.
Di norma alle esclusioni viene dedicato un paragrafo specifico per non incorrere in considerazioni errate.
Fra i danni contemplati possiamo trovare anche quelli di natura estetica, laddove l’intervento non preveda un trattamento con finalità estetica.
La polizza può contenere anche la copertura legale, con regolare rimborso delle spese di un’eventuale procedura processuale e i compensi da elargire all’avvocato.