a cura dell’Avv. Alfonso Angrisani Segreteria Nazionale Fisapi – responsabile nazionale conciliazione sindacale e bilateralità
Tanti sono i lavoratori in Italia , che durante la propria vita lavorativa hanno subito un infortunio sul lavoro , molti dei quali , ignorano che possono formulare all’Inail una richiesta di aggravamento entro dieci anni dalla data del sinistro.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs 23 Febbraio 2000 n°38 “”Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144″ il lavoratore sinistrato potrà richiedere all’Inail l’adeguamento dell’indennizzo in capitale per aggravamento della menomazione ( deve essere chiesta una sola volta ) precisando altresì che altre revisioni possono essere richieste esclusivamente ai fini di ottenere il riconoscimento della rendita .
Rimanendo in tema di un riconoscimento di una rendita , il procedimento per la richiesta di aggravamento può essere richiesta non prima di un anno dalla data dell’infortunio, e non prima di 6 mesi dalla cessazione della temporanea; le successive revisioni possono essere richieste a distanza di almeno un anno dalla precedente. dopo il primo quadriennio, sono possibili 2 sole ulteriori revisioni: l’una al settimo e, l’ultima, al decimo anno, suddetta richiesta può essere effettuata per un massimo di sei volte .
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.inail,it oppure contattare il numero verde 803164.