a cura di Alfonso Angrisani esperto di relazioni sindacali
La Corte Costituzionale attraverso la sentenza del 23 giugno 2020,n°152, dichiarando l’illegittimità dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito un aumento del trattamento pensionistico, per tredici mensilità per i cittadini che sono stati dichiarati invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi con un età compresa tra i diciotto ed i sessant’anni di età.
Al fine di chiarire eventuali equivoci, si precisa che fino a pochi mesi fa, la maggiorazione della pensione , veniva riconosciuto esclusivamente agli over sessantenni, dichiarati invalidi totali,ciechi e sordi.
Secondo la Corte Costituzionale, il requisito anagrafico è irragionevole e discriminatorio.
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali :
1) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro;
2) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Per coloro che hanno i sopraindicati requisiti sanitari e reddituali per l’anno 2020 la pensione ammonterà fino ad euro 651,51.
Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020.
Per ulteriori informazioni,si invita il lettore a consultare la circolare Inps del 23 Settembre 2020 n° 107.