a cura di Alfonso Angrisani esperto in relazioni sindacali
L’articolo 41 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), ha istituito il contratto di rioccupazione.
Esso deve prevedere , un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.
La suindicata tipologia contrattuale , di lavoro subordinato a tempo indeterminato , prevede una serie di agevolazioni per lavoratori ed imprese.
Infatti da una parte incentiva , l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione che sono percettori della naspi ;dall’ altra parte invece attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti.(non rientrano i premi e contributi INAIL).
La domanda di esonero contributivo, può essere richiesta a partire da Settembre 2021 ,essa potrà essere formulata , esclusivamente dai datori di lavoro privati ( tranne imprenditori agricoli e datori di lavoro domestico) che hanno effettuato nuove assunzioni con il contratto di rioccupazione nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021,per un importo massimo di 6.000 euro annui, che viene riparametrato e applicato su base mensile.