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Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha annullato definitivamente il provvedimento di abbattimento di 120 suini emesso dal Comune di Teggiano.
Si mette fine così a una vicenda iniziata a seguito di un’ordinanza emessa il 5 agosto scorso dal sindaco del Comune di Teggiano Michele Di Candia con la quale si convalidava il sequestro e l’abbattimento di 120 suini, entro 72 ore dal provvedimento, senza alcun indennizzo e con spese a totale carico del proprietario degli animali.
L’ordinanza del sindaco di Teggiano arrivò a conclusione dell’ispezione effettuata il 30 luglio scorso dal Dipartimento di prevenzione del distretto sanitario di Sala Consilina, con il supporto dei carabinieri forestali della stazione di Padula, nell’ambito dei controlli predisposti sul territorio per verificare il rispetto delle normative nell’ambito del settore alimentare e dell’allevamento.
L’ordinanza, però, fu impugnata dal proprietario dei suini, difeso dall’avvocato Nicola Senatore, dinanzi al Tar Campania che annullò definitivamente il provvedimento di abbattimento di emesso dal Comune di Teggiano e condannò il Comune e l’Asl Salerno al pagamento delle spese legali.
Nel ricorso presentato dal legale Nicola Senatore si fece anche esplicito riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell’Animale, proclamata il 15 ottobre1978 nella sede dell’Unesco a Parigi, primo provvedimento internazionale che educa al rispetto di ogni forma di vita, anche quella animale.
A mettere definitivamente fine alla vicenda è stata, però, la sentenza emessa dal Consiglio di Stato che ha rigettato l’appello presentato dall’Asl di Salerno nei confronti della decisione assunta dai giudici del Tribunale amministrativo della Campania ed ha censurato l’operato della Regione Campania e in particolare l’ordinanza commissariale n.63 del 13 dicembre 2017 per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano, recante Approvazione norma per il mantenimento della qualifica di regione indenne da Malattia Vescicolare del suino il quale prevede “l’obbligo di abbattimento e distruzione senza indennizzo di tutto l’effettivo dell’allevamento nel caso in cui si rilevi la presenza di 1) suini privi di identificativi e/o certificazione che ne attesti la provenienza; 2) suini con identificativi o documentazione contraffatti; 3) suini non correttamente identificati o con irregolarità documentale per i quali il proprietario o detentore non fornisca, entro il termine di sette giorni lavorativi, idonea certificazione attestante l’origine degli animali, la loro identificazione e l’effettiva destinazione alla propria azienda”.
Il Consiglio di Stato ha condannando peraltro l’Azienda sanitaria salernitana al pagamento delle spese legali sostenute dal titolare dell’azienda suinicola nel corso del giudizio.