Ancora una vittoria da parte dei dipendenti del gruppo Silba, la società che si occupa della gestione di tre importanti strutture di riabilitazione della provincia di Salerno, Villa Alba di Cava dei Tirreni e Villa Silvia e Montesano di Roccapiemonte. Il Giudice del lavoro del tribunale di Nocera Inferiore ha condannato la società al pagamento delle differenze contrattuali di numerosi dipendenti che si erano rivolti alla giustizia per ottenere la progressione orizzontale maturata dopo numerosi anni di servizio.
Soddisfazione per la sentenza emessa dalla dott.ssa Raffaella Caporale del tribunale nocerina è stata espressa dai rappresentanti sindacali Giovanni Celeste, Uil Aziendale di Villa Alba e Alfonso Palumbo, Uil Aziendale di Villa Silvia.
“È la vittoria dei lavoratori, non del singolo si badi bene-ha chiarito Palumbo-bensì di tutti. Il giudice ha fatto sì che venissero rispettate le leggi ed i diritti dei lavoratori. Mi dispiace solo che in questi anni l’amministratore unico abbia rifiutato ogni tipo di accordo, anche bonario, per evitare di ricorrere al tribunale, ma alla fine il giudice ha dato ragione ai lavoratori, condannando la società anche al pagamento delle spese di giudizio. Certo tutto questo si poteva evitare – ha concluso Palumbo – anche con un risparmio per la società, ma purtroppo c’è stata una ferma volontà a non voler riconoscere i nostri diritti”.
Con ricorso depositato il 9 marzo del 2019, alcuni dipendenti della Silba, inquadrati con la mansione di educatore professionale, hanno chiesto al giudice del lavoro che venisse accertato il loro diritto alle progressioni stipendiali orizzontali previste dall’art 51 del contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente delle strutture sanitarie. Molti dei ricorrenti erano stati assunti ad inizio degli anni ’80 e degli anni’ 90,pertanto avevano maturato da tempo la progressione. Secondo la Silba nessuno dei ricorrenti era in possesso dei titoli abilitanti previsti per svolgere le mansioni di “educatore professionale” ed inoltre gli stessi non avrebbero mai ricoperto tali mansioni. Il giudice del lavoro ha invece accolto le ragioni dei dipendenti difesi dall’avvocato Pierluigi Vicidomoni, sostenendo che per quanto riguarda il fatto che i ricorrenti fossero sprovvisti di diplomi universitari abilitanti o dei titoli equiparati come richiesti dal DM dell’8.10.98 la circostanza non è preclusiva del diritto al superiore inquadramento ed alle maggiorazioni retributive richieste in ragione del fatto che quando i ricorrenti furono assunti come educatori professionali (tra l’anno 1982 e l’anno 1993) non era previsto alcun titolo abilitante per lo svolgimento delle suddette mansioni, mentre per quanto riguarda le mansioni svolte si ritiene presuntivamente dimostrato lo svolgimento di compiti di “educatore professionale” da parte dei ricorrenti tenendo conto delle buste paga depositate in atti, dove la suddetta qualifica viene espressamente riconosciuta dal datore di lavoro.
Soddisfatto anche Donato Salvato, segretario generale della Uil Fpl Salerno: “Testimonia la vittoria del nostro sindacato, sempre in prima linea per la difesa dei diritti dei lavoratori”.