a cura dell’Avvocato Alfonso Angrisani, presidente dell’ALEC (Associazione Lavoratori Extracomunitari e Comunitari)
CHI SONO GLI INVALIDI CIVILI?
Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2 l.118/1971).
Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d. lgs. 509/1988).
Non rientrano tra gli invalidi civili:
• gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);
• i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.
I soggetti riconosciuti invalidi per servizio (art. 74 l. 469/1961) possono accedere al beneficio dell’indennità di accompagnamento qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di accompagnamento (comma aggiunto con l’ art. 52 l. 144/1999).
QUANTE TIPI DI PENSIONI CONOSCIAMO?
A)ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITA’
a) viene riconosciuto a coloro che hanno una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99% con una età dal 18° al 65° anno di età, 65 anni e tre mesi
b) spetta se l’invalido non svolge attività lavorativa
c) cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale:
d) cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza
e) cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN personale, oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.
Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall’articolo 1, comma 37, della legge n. 247/2007 e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione che per l’anno 2008 è di euro 8.000,00 per lavoro dipendente e di euro 4.800,00 per lavoro autonomo (msg. 3043 del 6.2.2008, msg. 5783 del 6.3.2008 e msg 6324 del 17.3.2008).
A tal fine, una volta ottenuto l’assegno, l’interessato annualmente deve presentare all’Inps – con la compilazione del modulo ICLAV – una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 e segg. del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di continuare a percepire l’assegno mensile, fermo restando l’obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell’eventuale venir meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa.
L’assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità.
B)PENSIONE DI INABILITÀ
a) riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%;
b) dal 18° al 65° anno di età, 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013
c) spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l’anno 2013: limite di reddito Euro 16.127,30);
d) spetta in misura intera anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (l. 33/1980, art. 14 septies);
e) cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
f) cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
g) cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN personale, oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.
La pensione di inabilità è concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l’apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.
La pensione di inabilità è compatibile con l’indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità.
C)INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
L’indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall’ art. 1 della l. 508/1988. Suddetta indennità viene riconosciuta
Invalidi con una percentuale del 100%accompagnata dalla:
• impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
• impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua;
• spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali;
• cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
• cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
• cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN personale, oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.
L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (art. 6 d. lgs. 509/1988): impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano cittadini italiani e siano residenti in Italia.
D)INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AI MINORI
Requisiti: vengono integralmente riportati quelli indicati per la concessione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18.
Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell’implementazione informatica e salvo accordi locali, la Sede Inps che ha in carico il pagamento della prestazione invia – con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età – alle competenti ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La convocazione a visita è effettuata dalla ASL.
Al compimento del 18° anno di età i minori titolari di indennità di accompagnamento devono presentare nuova domanda – i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione – per essere sottoposti ad accertamento sanitario per valutare lo stato invalidante secondo i criteri previsti per l’età adulta in rapporto alla riduzione della capacità lavorativa.
Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l’invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, se l’invalido è interdetto, la domanda è resa dal suo tutore.
Nelle more dell’accertamento sanitario l’invalido continua a percepire l’indennità anche se, nel frattempo, ha raggiunto il 18° anno.
E)INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA
• età inferiore ai 18 anni;
• riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché
• minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
• validità per il solo periodo di frequenza:
• requisito fondamentale è quindi la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure
• frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
• spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali (per l’anno 2013: limite di reddito Euro 4.738,63);
• cittadinanza e residenza sul territorio nazionale
• cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
• cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente.
È una prestazione a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
La domanda per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile – corredata di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti – va inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN personale, oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria.
L’indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e comunque non prima dell’inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell’asilo nido.
A norma dell’ art. 1 della l. 289/1990, l’indennità mensile di frequenza spetta agli invalidi civili minori cui siano state riconosciute dalla competente Commissione S0anitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.
La concessione dell’indennità è subordinata quindi, oltre che alla minore età e ai requisiti sanitari, alle seguenti altre condizioni:
• frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
• oppure:
• frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido (vedi sentenza C.C. n.467/2002 – circ. 11/2003);
• oppure:
• frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.
La concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente Commissione Medica. L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti.
La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il diritto all’indennità alla condizione dell’effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo.
Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.