Con la mediazione civile e commerciale si azzerano i costi e si risolve la controversia al massimo in tre mesi.
L’Art. 2 del D. Lgs. n. 28/2010, dice che chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.
Per molte materie (controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita’ medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari), come disposto dall’art. 5 della citata legge, la conciliazione è obbligatoria, cioè non si può fare causa se prima non si esperisce il tentativo di mediazione da farsi davanti ad un mediatore iscritto nell’elenco presso il ministero di Giustizia designato da un organismo di mediazione.
L’organismo internazionale di conciliazione & arbitrato dell’ANPAR (www.anpar.it) – iscritto al n. 24 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal ministero di Giustizia e da questi sorvegliato – nella sua opera di divulgazione di questo nuovo istituto giuridico – ha pensato di fare cosa gradita ai cittadini di allegare alla presente missiva un modello di avvio della procedura di mediazione, idoneo a chiamare in mediazione la parte con la quale si è in lite o che si è intenzionati a portare in giudizio. La domanda di avvio della procedura di mediazione può essere inviata, debitamente firmata e completa, a mezzo fax al n. 089.4826015.
Forse, non tutti sanno, per esempio, che la sottoscrizione di un accordo su una divisione ereditaria del valore di duecentomila euro diviso tra 4 fratelli comporta un risparmio immediato di diciottomilaeuro della sola imposta di registro (quattromilacinquecentoeuro per parte). La mediazione fallisce? Le parti possono prima della seduta della mediazione decidere di risolvere la controversia amministrata dalla Camera Arbitrale dell’A.N.P.A.R. In conclusione con la mediazione e l’arbitrato si evitano i Tribunali. Infatti, l’accordo di mediazione è titolo esecutivo mentre il lodo arbitrale è sentenza. Entrambi i titoli sono inappellabili, fatte salve eventuali violazioni di norme imperative di legge.
Inoltre, per chi è interessato a svolgere l’attività di mediatore specializzato (laurea minimo triennale in qualsiasi disciplina) o di arbitro o di amministratore condominiale, lo può fare frequentando il corso obbligatorio per mediatore, di amministratore di condominio e o quello di arbitro facoltativo, istituiti presso le 70 sedi operative dell’ANPAR sparse sull’intero territorio nazionale. Per maggiori informazioni telefonare al n. 089.274799 oppure clicca sul seguente link:
- CORSO PER MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE (minimo laurea triennale qualsiasi disciplina)
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