Appare necessario esprimere alcune riflessioni sull’applicazione pratica del Decreto del Ministero della Salute 31 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 86 dell’11 aprile 2008, avente per oggetto la regolamentazione della “Consegna da parte del farmacista, in caso d’urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta”.
Se da un lato, tale testo normativo ha in qualche misura cercato di evitare l’interruzione terapeutica per trattamenti in corso in alcuni casi specifici, dall’altro ha continuato a vietare la consegna di medicinali ad azione psicotropa e stupefacente incluse in tutte le sezioni della Tabella dei Medicinali e alle preparazioni iniettive con le sole esclusioni previste dalla stessa norma.
In ogni caso l’applicabilità del Decreto risulta limitato al solo regime di dispensazione privato, risultando del tutto esclusa qualsiasi ipotesi di applicazione nel regime convenzionato.
Non esiste, quindi, alcuna possibilità di ricorso alla cosiddetta “anticipazione” che qualora posta in essere risulterebbe sanzionabile sotto più profili di responsabilità, ancor più se si considera anche il dettame del decreto regionale 56/15 che impone, in capo al Medico prescrittore, una stringente valutazione sull’appropriatezza dei trattamenti farmcologici erogabili in regime di SSN.
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco