cura del Dr. Vincenzo Carrella, dottore commercialista, giornalista economico ed analista
La sentenza risale al 28 aprile scorso: la Commissione tributaria di Salerno, ha condannato Equitalia Sud Spa all’annullamento di cartelle impugnate dal contribuente, riconoscendo l’applicazione da parte dell’Agente di Riscossione di interessi usurai e trasmettendo tutti gli atti alla competente Procura della Repubblica per l’apertura del relativo fascicolo penale, la quale sarà chiamata a giudicare Equitalia in ordine al reato di usura ex art. 644 del codice penale. Quindi , ancora una volta, la concessionaria di riscossione pubblica viene messa sotto accusa per un utilizzo di una contabilità “autonoma e non corrispondente ai sacri principi non solo civilistici/tributari ma soprattutto penale. Gli slogans coniati per la circostanza dai contribuenti inferociti calcano a pennello: Equitalia strozzina”, “Equitalia usuraria”: Ma quanto sono fondate, sotto il profilo giuridico, queste accuse? È davvero corretto usare la parola usura quando si parla di cartelle esattoriali o si tratta solo di luoghi comuni?
Facciamo un po’ i conti della “lavandaia” e “radiografiamo, a questo punto, una normale cartella esattoriale : tra aggio , sanzioni interessi di mora e spese di procedura, è facile raggiungere cifre superiori al 50% rispetto al debito originario.
E con la rateizzazione chiesta e accordata al debitore/contribuente ? Le cose peggiorano poi quando si chiede la rateazione: in tal caso, nel giro di tre anni la cartella può quasi raddoppiare Tutto ciò- chiaramente – chiamare il concetto di usura, che però è tecnicamente diverso, in quanto legato solo agli interessi. Ci spieghiamo meglio. Se la cartella aumenta a causa delle sanzioni (si pensi al caso di una sanzione pari al 50% del debito fiscale) non si può parlare di usura, che invece scatterebbe – ma non è questo il caso – se il tasso di interesse raggiungesse il 20%.
C’è o non c’è anatocismo, questo il dubbio amletico ? Ma , verifichiamo, intanto come e quando vi sarebbe “anatocismo” ?
L’anatocismo, ai sensi dell’art. 1283 del codice civile consiste nell’applicazione di interessi su altri interessi. Diverso però – è opportuno precisarlo in questa sede – , e tutt’altro che teorico, è il problema dell’anatocismo sulla cartella esattoriale, ossia l’applicazione degli interessi calcolati non solo sul capitale, ma sul capitale addizionato agli interessi già maturati in precedenza. È ovvio che, in una situazione del genere, il pagamento della cartella potrebbe lievitare enormemente sino ad assumere un peso insostenibile, come è avvenuto in più di un caso.
Proprio sulla cartella- secondo la recente sentenza dei giudici tributari salernitani – si intravedono estremi dell’applicazione di interessi su interessi. Il fenomeno dell’anatocismo è il vero nodo della cartella esattoriale, specie nel momento in cui il contribuente chiede la rateazione. Se poi, si studia in fondo la cartella esattoriale, la questione dell’anatocismo non è affatto da sottovalutare.Si parte con l’aggio, ossia una sorta di “compenso a percentuale” che spetta ad Equitalia per la sua attività di riscossore dello Stato. Inutile dire che tale compenso lo deve pagare il cittadino moroso.
L’aggio scatta nella misura del 4,5% se il contribuente paga nei primi 60 giorni;
sale poi all’8% sforati i 60 giorni dalla notifica della cartella.
Veniamo al capitolo interessi. Qui il discorso diventa più delicato. Sebbene, infatti, gli interessi legali oscillino ormai, negli ultimi tempi, tra lo 0,5% e l’1%, ad Equitalia spetta un tasso quasi cinque volte superiore: infatti, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica, sulle imposte sono applicati gli interessi di mora nella misura annualmente aggiornata (dal 1° maggio 2015 sono pari al 4,88%).
Gli interessi sono calcolati dalla data della notifica alla data in cui viene eseguito il pagamento per ogni giorno di ritardo, secondo la seguente formula: (imposte dovute x numero di giorni di ritardo x tasso di interesse)/ 365. Questi interessi, poi, vengono “capitalizzati” – con conseguente pratica anatocistica – nel caso di pagamento rateizzato, ossia quando il contribuente chiede di poter dilazionare (di norma in 72 o 120 mensilità) il debito riportato in cartella.
Ma è legittimo? Possibile che una società, che opera davanti agli occhi di tutti, ed è nell’occhio del ciclone, possa attuare pratiche così palesemente illegittime? Non vorremmo essere nei panni dell’agenzia di riscossione. Il rischio concreto è quello di vedere annullare tutto il carico pendente in corso di riscossione ..per non parlare di eventuali rimborsi a contribuenti non più pigri e inermi .
Celebre la frase del compianto e mitico Totò: “e sord fanne venì a vista e cecate”…
Come smentirlo?
Enzo Carrella .