dall’Associazione “La Nostra Libertà riceviamo e pubblichiamo”:
È stata fissata per il giorno 18 dicembre, alle ore 10.00, l’udienza di discussione dinanzi al TAR di Salerno del ricorso presentato dai legali dell’associazione La Nostra Libertà per l’annullamento delle elezioni farsa della Provincia di Salerno contro il principio democratico, per cui la sovranità appartiene al popolo, e quindi con espressa eccezione di incostituzionalità della legge Delrio.
E’ stato, quello del 12 ottobre, il voto della casta per il potere contro il popolo, un punto di non ritorno che ricorda la Reggia di Versailles ai tempi della Rivoluzione francese.
Ora la Giustizia faccia il suo corso.
Si riportano alcuni passaggi salienti del ricorso:
“…Son evidenti i profili di illegittimità costituzionale dell’elezione provinciale, che ha escluso il suffragio popolare violando il principio democratico costituzionalmente protetto e sancito per gli Enti Costituzionali, ovvero riferiti in Costituzione; e per l’effetto …si impugna invocando l’incostituzionalità della legge n. 56/14 in parte qua, perché venga rimesso ex artt. 134-135 Costituzione ed ex L. 1/48 e 87/53, la questione alla Corte Costituzionale.
Ed infatti, pare pacifico che:
– la sovranità popolare impone il diritto al voto da parte dei cittadini in particolare per Enti Costituzionali come la Provincia e, se può cambiare il sistema elettorale –collegiale, uninominale, proporzionale, maggioritario –non può tuttavia escludersi il suffragio popolare con metodo elettivo di secondo grado –voto dei consiglieri e sindaci-, in tal caso dovendosi procedere con la riforma della Carta Costituzionale;
– infatti, per il Senato della Repubblica, Ente Costituzionale, volendosi modificare il sistema di voto nel senso di escludere il suffragio popolare facendo votare i consiglieri regionali, si procede con riforma della Costituzione e non con legge ordinaria –all.4-;
– è proprio la legge n. 56/14 ad accusare la propria incostituzionalità laddove recita “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla seguente legge” (art. 51), ovvero riferendo –da legge ordinaria!–la futura e quindi incerta esistenza di una legge costituzionale, di rango superiore, con maggioranze e procedure aggravate;
– d’altro canto, il destino delle leggi che hanno aggredito il soggetto istituzionale “Provincia” senza attingere alla necessaria modifica costituzionale, è nelle pronunce di incostituzionalità che hanno vanificato i tentativi di abrogare l’organo elettivo, così come invece pretende la legge Delrio;
– per gli stessi motivi del presente ricorso, il TAR Friuli Venezia Giulia sospese le elezioni provinciali di Pordenone con ordinanza n. 495 del 15.10.14, rg 328/14.
Di qui, violato il principio democratico perché escluso il diritto al voto per un Ente Costituzionale elettivo, si impugna l’atto di proclamazione del 12-13.10.14 e di ogni atto conseguente o presupposto – convocazione dei comizi elettorali-, in quanto in palese violazione di legge, e quindi della Costituzione…”.