Dal 1 Ottobre entra in vigore il nuovo contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

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a cura di Alfonso Angrisani esperto di relazioni  sindacali  

In data 8 Settembre 2020  in Roma presso la sala Risorgimento dell’Hotel Massimo D’Azeglio ,è stato sottoscritto  un nuovo contratto collettivo , tra  tra le associazioni datoriali, ovvero FIDALDO, costituita da ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc, Adld, e Domina e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf.

Il contratto avrà decorrenza il 1 Ottobre 2020 e scadrà il 31 Dicembre 2022, e sarà applicato per circa 860,000 lavoratori in regola , salendo a 2 milioni di lavoratori se  facciamo riferimento anche ai lavoratori in nero .

Nel presente articolo vengono sintetizzate  alcune  novità :

  1. Denominazione

I lavoratori del settore domestico,( colf e badanti)  a partire dal primo ottobre 2020, verranno chiamati  assistenti familiari.

2. Inquadramento dei lavoratori

Facendo riferimento ai livelli di inquadramento , la tripartizione che distingueva colf, badanti e baby-sitter, sparisce , il nuovo inquadramento dei lavoratori , sarà  strutturato su  quattro livelli , e sarà in funzione della   mansione lavorativa che viene esercitata dall’assistente familiare,   possiamo distinguere :

  • I lavoratori  che aiutano le famiglie nella gestione quotidiana della casa,
  • i lavoratori che si prendono cura di altre persone all’interno della famiglia,
  • viene introdotta la figura dell’educatore formato, che accudirà in famiglia persone adulte e bambini in condizioni di disabilità e non autosufficienza.

3.Retribuzione

A gennaio 2021 si applicheranno, , gli aumenti retributivi: per i lavoratori conviventi inquadrati al livello “B Super” (quello delle badanti che assistono persone autosufficienti e in regime di convivenza), l’aumento è di 12 euro al mese, da riparametrare per gli altri livelli, per gli altri profili professionali sono previsti aggiustamenti differenti.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2020 sono state riconosciute le ulteriori indennità , per le lavoratrici che assistono  bambino sino al compimento del 6° anno d’età, è riconosciuta un’indennità pari a 115,76 euro mensili,  per l’addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente è riconosciuta un’indennità mensile di ammontare pari a 100,00 euro, infine  al lavoratore in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 spetterà, in relazione al livello d’inquadramento, una indennità.

Per ulteriori informazioni si rinvia agli articoli 35 e 38 del presente contratto .

 

4. Periodo di prova

Per i lavoratori e le lavoratrici conviventi il contratto prevede l’estensione da 8 a 30 giorni del periodo di prova, che decorre dall’assunzione e deve esser retribuito normalmente.

5. Permessi

Si potranno utilizzare i permessi retribuiti per il rinnovo  del permesso di soggiorno oppure per richiedere il  ricongiungimento familiare.