a cura di Alfonso Angrisani esperto di relazioni sindacali
In data 8 Settembre 2020 in Roma presso la sala Risorgimento dell’Hotel Massimo D’Azeglio ,è stato sottoscritto un nuovo contratto collettivo , tra tra le associazioni datoriali, ovvero FIDALDO, costituita da ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc, Adld, e Domina e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf.
Il contratto avrà decorrenza il 1 Ottobre 2020 e scadrà il 31 Dicembre 2022, e sarà applicato per circa 860,000 lavoratori in regola , salendo a 2 milioni di lavoratori se facciamo riferimento anche ai lavoratori in nero .
Nel presente articolo vengono sintetizzate alcune novità :
- Denominazione
I lavoratori del settore domestico,( colf e badanti) a partire dal primo ottobre 2020, verranno chiamati assistenti familiari.
2. Inquadramento dei lavoratori
Facendo riferimento ai livelli di inquadramento , la tripartizione che distingueva colf, badanti e baby-sitter, sparisce , il nuovo inquadramento dei lavoratori , sarà strutturato su quattro livelli , e sarà in funzione della mansione lavorativa che viene esercitata dall’assistente familiare, possiamo distinguere :
- I lavoratori che aiutano le famiglie nella gestione quotidiana della casa,
- i lavoratori che si prendono cura di altre persone all’interno della famiglia,
- viene introdotta la figura dell’educatore formato, che accudirà in famiglia persone adulte e bambini in condizioni di disabilità e non autosufficienza.
3.Retribuzione
A gennaio 2021 si applicheranno, , gli aumenti retributivi: per i lavoratori conviventi inquadrati al livello “B Super” (quello delle badanti che assistono persone autosufficienti e in regime di convivenza), l’aumento è di 12 euro al mese, da riparametrare per gli altri livelli, per gli altri profili professionali sono previsti aggiustamenti differenti.
Con decorrenza dal 1° ottobre 2020 sono state riconosciute le ulteriori indennità , per le lavoratrici che assistono bambino sino al compimento del 6° anno d’età, è riconosciuta un’indennità pari a 115,76 euro mensili, per l’addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente è riconosciuta un’indennità mensile di ammontare pari a 100,00 euro, infine al lavoratore in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 spetterà, in relazione al livello d’inquadramento, una indennità.
Per ulteriori informazioni si rinvia agli articoli 35 e 38 del presente contratto .
4. Periodo di prova
Per i lavoratori e le lavoratrici conviventi il contratto prevede l’estensione da 8 a 30 giorni del periodo di prova, che decorre dall’assunzione e deve esser retribuito normalmente.
5. Permessi
Si potranno utilizzare i permessi retribuiti per il rinnovo del permesso di soggiorno oppure per richiedere il ricongiungimento familiare.