a cura del Dottor Alfonso Angrisani Presidente Nazionale della federazione europea dei lavoratori autonomi e professionisti Ceuq, coordinatore Regionale Enbas (Ente nazionale Bilaterale Ambiente e Sicurezza )
Il mondo del lavoro, a seguito di alcune riforme in questi decenni ha cambiato decisamente fisionomia.
Un ruolo di primaria importanza, in questo contesto storico viene rivestito dagli Enti Bilaterali.
Partendo dalla definizione: L’Ente bilaterale è un organizzazione senza fini di lucro, formato da associazioni di lavoratori e da associazioni di datori di lavoro,che serve a supportare entrambe le parti del rapporto del lavoro. Attraverso una serie di interventi che vanno dalla formazione, alla sanità integrativa, alla formazione obbligatoria, inoltre possono erogare diversi servizi che vanno dalla conciliazione sindacale, alla certificazione dei contratti, alla assistenza ai lavoratori, alla asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, politiche attive sul lavoro.
Questi organismi trovano la loro fonte di regolamento e di disciplina, nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che ne regolano il funzionamento.
L’Ente bilaterale può essere utile alle istanze dei lavoratori ed alle istanze dei datori di lavoro, ci sono enti bilaterali che erogano il pagamento di cure odontoiatriche per lavoratori e datori di lavoro, altri enti predispongono una serie di attività formative per i lavoratori che perdono il posto di lavoro oppure che intendono conseguire ulteriori qualificazioni.
Questi aspetti,che secondo una mia valutazione appaiono positivi, riescono a dare risposte concrete alle parti del rapporto di lavoro ovvero al datore di lavoro ed al lavoratore.
In questi anni si è parlato di Ente Bilaterale, in relazione alla adesione obbligatoria da parte dei datori di lavoro all’ente medesimo.
Adesso utilizzerò un linguaggio comprensibile anche per i non addetti ai lavori, cercando di attirare l’attenzione del lettore, considerato che, ci sono aziende che aderiscono alle associazioni datoriali, che hanno sottoscritto un contratto collettivo di lavoro, ogni contratto collettivo nella sua parte dedica ampio spazio alla bilateralità, ed alle tutele che possono essere erogate ai lavoratori,,negli anni precedenti è stata posta la questione della adesione obbligatoria dei datori di lavoro agli enti bilaterali, orbene facendo riferimento alla circolare numero 43 del 15.12.2010. L’azienda non è vincolata ad aderire all’Ente bilaterale, ma è tenuta comunque al pagamento di una somma o di una prestazione ritenuta equivalente a quella erogata dall’ente bilaterale, ne scaturisce che qualora si applichi un contratto che prevede prestazioni o servizi aggiuntivi, il datore di lavoro deve provvedere attraverso due strade o scegliere l’adesione all’ente, oppure erogare la somma equivalente, direttamente in busta paga.
Rivolgendomi ai lavoratori, vi sintetizzo come poter beneficiare delle prestazioni aggiuntive, allora partendo dal presupposto che ogni rapporto di lavoro, si riporta ad un contratto collettivo di riferimento, in ogni contratto collettivo vi è la parte della bilateralità,dove sono comprese diverse tutele, basta individuare bene il CCNL di riferimento, che potete evincere dalla vostra busta paga.
Si chiarisce che le prestazioni degli enti bilaterali,possono essere erogate anche ai lavoratori a tempo determinato, apprendisti, lavoratori a tempo intermittente, lavoratori a tempo parziale, ed a tutte le categorie di lavoro comprese le badanti per i contratti di riferimento.
Appare chiaro ed evidente,che la bilateralità può offrire una serie di attività e servizi per coloro che aderiscono agli organismi sopraccitati vanno letti come possibilità per lavoratori, imprese e per i professionisti.