Cosa ha cambiato il Jobs Act nel diritto del lavoro.

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A cura di Alfonso Angrisani  Segreteria Nazionale Fisapi – responsabile nazionale conciliazione sindacale e bilateralità

La confusione che si è generata attorno a questo termine , ha creato solo una serie di equivoci e polemiche alimentate dalle forze politiche,  ed amplificata dai vari talk show televisivi , dove i partecipanti ,senza avere la giusta competenza  trasformandosi in una sorta di indovini ,  oppure in statistici avventurieri hanno cercato di analizzare gli effetti della riforma, attraverso argomentazioni  intrise di ideologie e lontane dalla realtà .  Purtroppo questo clima polveroso non ha spiegato bene ai veri protagonisti del rapporto del lavoro  ovvero lavoratori e datori di lavoro , in cosa consiste  la parola “Job act” e cosa ha cambiato nel nostro ordinamento  giuridico .

Nel presente  articolo si analizzeranno i vari istituti giuridici  che sono stati  riformati a seguito dei provvedimenti legislativi che compongono il sopraccitato  Job act.

Entrando nel cuore della materia,   partendo dalla definizione , possiamo dire che per il termine “Jobs Act “si intende un insieme di interventi normativi finalizzati a una riforma del diritto e del mercato del lavoro.

  • La  legge di riferimento è la numero 183 /2014  alla quale sono seguiti una serie di decreti attuativi:  Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149;Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; e Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Orbene vediamo cosa è cambiato nel diritto del lavoro .

  • Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Le tutele crescenti consistono essenzialmente in una garanzia indennitaria, in misura crescente in ragione della maggiore anzianità di servizio del lavoratore, si applicano agli operai, impiegati e quadri assunti, a decorrere dal 7 marzo 2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.  Le tutele “crescenti” riguardano l’indennizzo economico a cui il lavoratore ha diritto in caso di licenziamento: esse crescono in proporzione dell’anzianità di servizio maturata presso la ditta ; in caso di licenziamenti per motivi economici, non è previsto il reintegro lavorativo ma un indennizzo . L’importo di tale indennizzo viene stabilito in base all’anzianità di servizio, in forma crescente, ovvero nella forma di due mesi di stipendio per ogni anno di lavoro prestato, con un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità. Tra  le novità introdotte è prevista  nuova procedura conciliativa , che ha l’obiettivo di rendere più rapida la definizione del contenzioso sul licenziamento, e che prevede l’immediato pagamento, da parte del datore di lavoro, di un indennizzo  nella  misura compresa tra 2 e 18 mensilità.  Resta inteso che la procedura soprarichiamata , non si applica per
i licenziamenti discriminatori, licenziamenti orali, licenziamenti disciplinari, dove nel corso del giudizio il lavoratore dimostra  l’insussistenza del fatto contestato. La fonte normativa di riferimento è il decreto legislativo 4 marzo 2015 n°23.

Contratto di apprendistato

Il decreto legislativo 15 Giugno 2015 n°81 ha modificato la presente tipologia contrattuale , oggi giorno sono previste tre forme di apprendistato  ovvero a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica

superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e

ricerca.

Si parla di  «sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potrà avvenire in azienda.
Contratto a lavoro parziale

Il presente contratto  conosciuto da tutti come part time , anche esso è stato  modificato dal decreto legislativo 81/2015 , concede la facoltà al datore di lavoro di chiedere al lavoratore di svolgere prestazioni supplementari entro un termine di 25% delle ore settimanali  di lavoro concordate  ,   il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% rispetto alla paga oraria , si precisa che il lavoratore può rifiutate prestazioni supplementari nel caso di esigenze familiari , di salute  legate alla formazione professionale .

Contratto di lavoro intermittente            

Il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche dalla nuova disciplina, contenuta  nel Decreto Legislativo n.81/2015, è ammesso per ciascun lavoratore  con il medesimo datore di lavoro ,per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari. ad eccezione per i lavoratori del turismo e dei pubblici esercizi.

Contratto a tempo determinato

E’ consentito  al datore di lavoro di stipulare contratti a tempo determinato nel limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, inoltre ,non  è più necessario indicare la causa, ossia il motivo che giustifica il ricorso al contratto a tempo determinato .(prima si doveva indicare il motivo di assunzione a termine, ad esempio per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive). La scadenza del contratto deve risultare da atto scritto, è prevista la durata di 36 mesi, il termine del contratto può essere prorogato, nel caso in cui la durata iniziale sia inferiore ai 3 anni, per un massimo di 5 volte indipendentemente dal numero di rinnovi , e a condizione che l’attività lavorativa sia la medesima rispetto a quanto stabilito in sede di stipula del contratto iniziale .In caso di rinnovo contrattuale deve essere rispettato il periodo di sospensione (10 giorni se la durata iniziale del contratto è inferiore ai 6 mesi, 20 giorni se è superiore a sei mesi).

Lavoro accessorio (Voucher) è stato  oggetto di vivaci battaglie   ,  può essere utilizzato per un compenso di 7000,00 euro all’anno per lavoratore .
Ammortizzatori sociali

in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, ci sono nuovi strumenti e nuove sigle: ASPI, NASPI, ASDI e DIS-COLL, quelle che un tempo chiamavamo “assegni per la disoccupazione”.

Parlando della cassa integrazione , è stata abolita la cassa integrazione in deroga , inoltre  potranno ricorrere alla casa integrazione straordinaria soltanto le aziende che stanno vivendo una fase di crisi e di ristrutturazione aziendale o che hanno fatto ricorso già ai contratti di solidarietà. La durata è prevista per 24 mesi .

Istituzione dell’Anpal

Acronimo di Agenzia Nazionale Politiche attive sul lavoro ha  il compito di coordinare e supervisionare la nuova rete nazionale dei Servizi per le Politiche Attive del Territorio di concerto con INPS, INAIL, le Camere di Commercio e i soggetti che operano nel mondo del lavoro quali intermediatori.

Inoltre spetta all’ANPAL stabilire i programmi di politiche attive finanziati sia dai fondi nazionali che dai fondi europei, tenere l’albo delle agenzie per il lavoro ,e gestire i programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende.

I cittadini avranno la possibilità di iscriversi alla anzidetta agenzia , recandosi presso i Centri per l’Impiego. In questo modo sarà possibile in caso di licenziamento, o di dimissioni per giusta causa avere diritto alla Naspi la nuova assicurazione sociale per l’impiego.

Istituzione dell’Ispettorato Nazionale sul lavoro

Il cui compito ,consiste nel razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva. Inoltre esercita una attività di coordinamento sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria e si occuperà delle attività ispettive già esercitate dall’Inps e dall’Inail e dal Ministero stesso.

Maternità

Una maggiore flessibilità interessa il congedo obbligatorio di maternità, al fine di favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre. Le lavoratrici autonome potranno usufruire del congedo parentale. Anche le madri iscritte alla Gestione Separata INPS , un congedo trimestrale può essere richiesto dalle donne vittime di discriminazione di genere.

Dimissioni  del lavoratore


Per contrastare il triste fenomeno delle dimissioni in bianco, che penalizzavano il lavoratore. A partire dal 12 marzo 2016, è obbligatoria la comunicazione telematica delle dimissioni, nella presente procedura parte lavoratrice può essere aiutata da un sindacato.

Collaborazione continuate e collaborative

Dal 25 giugno 2015, non è più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Le relative disposizioni (artt. 61 ss., D.Lgs n. 276/2003), infatti, sono state abrogate a partire da detta data.

Con la speranza di aver fornito al lettore indicazioni utili , non ci resta che dare appuntamento la settimana prossima con un nuovo  articolo , vertente su tematiche di diritto del lavoro e diritto previdenziale .