Dopo cinque anni di graticola mediatica, con “generosi” servizi addirittura di risalto nazionale della nota trasmissione “LE IENE” di Mediaset che da Vallo confezionò un servizio a firma della “iena” Roberta Rei ancora visibile in rete dal febbraio 2017, e processi penali, civili ed amministrativi in ogni ordine e grado, la Corte dei Conti centrale di Roma in sede di appello, ha posto la parola fine ad un tortuoso e complesso iter processuale che ha visto involontari protagonisti il dr. Adriano DE VITA già Presidente della Comunità Montana “Gelbison e Cervati” ed oggi Sindaco di Novi Velia e Direttore Sanitario dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il dr. Carmine LAURITO Sindaco di Cannalonga e Presidente attuale della Comunità Montana GELBISON & Cervati e l’Avv. Valerio RIZZO Direttore Generale della Comunità Montana di Vallo della Lucania all’epoca dei fatti e fino a poche settimane fa Direttore Generale dello stesso Comune di Vallo, difesi anche in questo ultimo positivo grado di giudizio dagli Avvocati Nicola e Francesco SCARPA del Foro di Salerno, i quali evidenziano come “pur avendo sempre, costantemente ricevuto solidarietà piena ed incondizionata da amici ed avversari consci della loro riconosciuta probità, non è stato assolutamente facile continuare con serenità la loro azione per i Sindaci Laurito e De Vita anche Amministratori dei cennati Enti, ma anche per l’Avv. Rizzo, il quale, appena ricevuta la notifica dei primi atti accusatori dappoi rivelatisi infondati, ebbe a rassegnare nelle mani del Presidente le irrevocabili dimissioni da Dirigente apicale per meglio difendersi dalle ingiuste accuse e non apportare il minimo danno anche solo riflesso all’immagine dell’Ente che aveva contribuito a risanare”.
E tutto è nato, paradossalmente, a valle di un percorso politico amministrativo di gestione della Comunità Montana cilentana che, dapprima sotto la presidenza del dr. De Vita e quindi con il prosieguo della presidenza Laurito, ed il coordinamento del Direttore Generale Valerio Rizzo – in palese controtendenza nazionale – ha visto la conclusione positiva del risanamento economico e finanziario della Comunità Montana che aveva già in altro passaggio processuale ottenuto l’avallo e plauso del Giudice competente all’uopo rilevante che “se è comprovato l’arricchimento dell’Ente non ci può essere danno” quale principio elementare di contabilità pubblica, e la necessaria riorganizzazione dell’Ente territoriale.
Riorganizzazione evidentemente non “metabolizzata” da qualche dipendente che legittimamente ha proposto le proprie domande giudiziali al Giudice del Lavoro ma, di fatto, ricevendone rigetto delle cause e conferma della legittimità dell’azione amministrativa. Tanto ha provocato la esondante produzione di esposti, denunce, invocazioni di aiuto addirittura alle “IENE di ITALIA 1”, che hanno costretto gli Amministratori dell’Ente ad affrontare addirittura oltre 20 procedimenti giudiziari e paragiudiziari tutti conclusisi con assoluzioni, quanto addirittura preliminari archiviazioni e, da ultimo, rigetto totale delle accuse assumenti “presunto danno erariale”.
E difatti, già con sentenza di primo grado n. 695 del 30.12.2019, pubblicata il 07.01.2020, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, aveva dichiarato inammissibile ed infondato l’atto di citazione della Procura Partenopea che dall’esposto di qualche dipendente aveva preso spunto per l’accusa dappoi rivelatasi infondata, addirittura comminando la condanna al ristoro delle spese per i danni causati ai soggetti ingiustamente accusati.
Avverso detta sentenza, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania, aveva proposto appello, chiedendo l’integrale riforma, con condanna degli appellati all’integrale risarcimento del “presunto” danno erariale pari ad € 355.562,92 oltre accessori ed alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ma la sezione centrale d’Appello di Roma della Corte dei Conti a prevalenza femminile (Presidente Dott.ssa Cristina Zuccaretti, relatrice Dott.ssa Patrizia Ferrari, a latere Dott.ssa Iginia Maio), con la sentenza n. 551/2021 appena pubblicata, “definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta” ha inteso respingere l’appello proposto dalla Procura contabile all’uopo rilevando ”il Collegio che a fronte delle motivazioni espresse dal primo giudice nei passaggi della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di citazione relativamente a 4 poste di danno, il Procuratore regionale ha mosso, nel proprio atto di appello, censure che appaiono non tarate sugli specifici capi di sentenza che sono sostanzialmente rimasti sullo sfondo.
Nella critica diretta alla decisione impugnata non si rinviene la necessaria valorizzazione di argomentazioni volte a contestare le affermazioni contenute in sentenza sull’inammissibilità della citazione”, ritendo quindi l’appello “privo di pregio e dunque da rigettare, con conseguente condanna al ristoro delle spese anche di questo gradi di giudizio”, di fatto ponendo fine ad un comprensibile momento di particolare ed ingiusto impegno emotivo dei tre Amministratori da decenni impegnati nella non facile dinamica della gestione della “cosa pubblica” a causa della diminuizione costante e datata di risorse finanziarie e personale posto in quiescenza e per tale motivo non facilmente sostituibile.