Comunità Montana Alburni, presentazione proposta di modifica istituzione del Parco Nazionale del Cilento, venerdì 6 in Senato.

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stemmaalburniVerrà depositata e presentata domani (venerdì, 6 novembre) alle 11, nella sala dei Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, la proposta di legge per la modifica della legge istitutiva del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, come auspicato dalla Comunità Montana degli Alburni, e in particolare dal suo presidente, Pino Palmieri, che ha coinvolto alcuni parlamentari affinché sposassero la causa del territorio.

Un territorio che non sopporta più i vincoli imposti dal Parco, e che per questo da un anno ormai chiede a gran voce di cambiare le cose.

Nel testo di modifica della legge si spiegano le finalità di questo auspicato cambiamento radicale: “garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, nel rispetto delle popolazioni residenti, delle loro attività agricole ed artigianali, delle loro consuetudini, usi e costumi anche alla luce delle modificazioni socio ambientali sviluppatesi dalla data dell’istituzione dello stesso”.

Le motivazioni di questa decisione radicale sono contenute nelle affermazioni più volte confermate da Pino Palmieri, presidente della Comunità Montana e sindaco di Roscigno, secondo il quale la normativa del parco è vecchia e non più rispondente alle esigenze dei territori. I cittadini, da anni soggetti a limitazioni, non hanno ottenuto le auspicate compensazioni e incentivazioni.

Ne sono esempi il divieto assoluto di recinzione di un campo coltivato o di allevamento, e l’opera di distruzione da parte dei cinghiali, dovuta all’impossibilità di cacciarli.

Nell’introduzione alla proposta di modifica si legge, inoltre, che occorre “rivedere la parte riguardante le elezioni. Appaiono altresì evidenti le ‘pecche’ della normativa ultraventennale che ha voluto all’epoca asportare i poteri degli enti locali competenti spogliandoli di qualsivoglia potere in materia, per addensarli tutti nella gestione dell’ente parco tant’è che addirittura i quattro componenti del consiglio direttivo dell’ente parco e quindi dagli enti locali inseriti nel parco ‘non hanno diritto di voto’.

Orbene, questa norma, stupidamente punitiva, e forse anticostituzionale, visto che il popolo sovrano elegge direttamente i propri rappresentanti negli enti locali, deve essere assolutamente abrogata, assegnando nuovamente sovranità ai comuni dei territori oggetto di perpetrazione del parco, comuni che sono gli unici a conoscere dettagliatamente il territorio e le legittime esigenze delle popolazioni residenti. E’ per tale motivo che la presente proposta di legge prevede non solo il voto per i rappresentanti locali nel consiglio direttivo dell’ente ma anche la partecipazione di uno dei suoi quattro componenti alla giunta. E’ bene evidenziare che sempre più la gestione del parco e conseguentemente la normativa dello stesso è diventata sempre meno a coincidete sulla legge istitutiva e con le esigenze delle popolazioni locali”.

Monti-alburni-840Il testo di presentazione delle motivazioni fa riferimento anche ai cinghiali. “L’ente parco ha pubblicato un bando nazionale per la vendita di carne di cinghiale catturato nel parco senza neanche pensare a un diritto di prelazione per i coltivatori o allevatori zonali che dai cinghiali ottengono solo ingenti danni quasi mai completamente recuperati. Con la proposta di legge la Comunità montana chiede «che tutte le iniziative commerciali vengano divulgate all’esterno solo dopo aver esperito il diritto di prelazione attraverso gli enti locali competenti per le popolazioni residenti”.
Tanti motivi di malcontento, quindi, ma la situazione potrebbe cambiare a partire da domani.

 

Questo il testo integrale:
PROPOSTA DI LEGGE

MODIFICA NORMATIVA DELL’ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

Art. 1
Finalità ed ambito della legge.
La presente legge, in attuazione agli art. 9 e 32 della Costituzione, nel rispetto delle norme e direttive comunitarie, rimodula i principi per la gestione dell’area naturale protetta del Parco del Cilento e Vallo di Diano, istituito con L. 394/91 e DPR 5 giungo 95, al fine di meglio garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, nel rispetto delle popolazioni residenti, delle loro attività agricole ed artigianali , delle loro consuetudini, usi e costumi anche alla luce delle modificazioni socio ambientali sviluppatesi dalla data dell’istituzione dello stesso.
La presente legge si applica esclusivamente al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano in virtù delle modifiche socio ambientali avvenute;
Art.3
l’art. 9 L.394/91 co.4, capoverso a) viene sostituito con “a) quattro componenti su designazione e della Comunità del Parco, di cui uno partecipante di diritto alla Giunta esecutiva” ;

Art.4
Il regolamento del Parco è adottato dall’Ente Parco, sentite , preventivamente, pena la nullità dell’atto, le Province, le comunità Montane e le Associazione dei Comuni, sulle cui aree si sviluppa il Parco.
Il regolamento ha validità quinquennale e decade al suo scadere temporale
Gli Enti Locali ricadenti sull’area del Parco possono, con proposta firmata dai rappresentanti del cinquantuno per cento delle popolazioni residenti, presentare richiesta di modifica del regolamento.
L’Ente Parco entro 90 giorni dalla proposta deve deliberare l’accettazione o reiezione motivata . In caso di silenzio questo deve intendersi silenzio assenso e quindi la proposta approvata

Art.5
l’art.11 L. 394/91 , al co.4 par. a) viene aggiunto : “ le popolazioni residenti vantano assoluto diritto di prelazione per le suddette attività , anche per quanto concerne prelievi ed abbattimenti di selvaggina, l’Ente Parco dovrà preventivamente e perentoriamente comunicare, agli Enti Locali competenti le attività programmate, Enti Locali che potranno vantare prelazione attraverso proprio personale ed associazioni territoriali riconosciute , nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti;

Art.6
Il Piano del Parco previsto dall’art.12 L.394/91 è predisposto dall’Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano entro sei mesi dal proprio insediamento , in base ai criteri e finalità della L.394/91.
La Comunità del Parco partecipa alla definizione del Piano secondo la predisposizione del Piano redatto ed inviato a cura del Consiglio Direttivo
Il preventivo parere della Comunità del Parco e obbligatorio e vincolante purchè non contraria alle norme vigenti .
Il Piano del Parco ha validità quinquennale e decade col decadere del Consiglio Direttivo

Art.7
L’art.3 co.1 par.L) DPR 5 giugno 1995 viene così sostituito: è vietato la costruzione, nelle zone agricole di recinzioni fisse attraverso apposizione di cordoli di cemento e/o similari mentre sono sempre consentite le recinzioni di protezione per le colture ed attività zootecniche, previa comunicazione, all’Ente ed ad Comune, in legno, rete metallica, filo spinato, cordoni elettrificati secondo le normative vigenti, ed altri materiali ecocompatibili .

Art.8
All ’Art.6 DPR 5.6.95 co.1) par. d), h) viene aggiunto :” detti interventi sono comunicati con DIA/SCIA dal proprietario al Comune competente ed all’Ente Parco che possono, entro trenta giorni decretare la reiezione motivata dell’istanza. In caso di discordanza tra gli Enti, gli stessi dovranno, entro trenta giorni convocare Conferenza dei Servizi, tra gli stessi, che dovrà determinare il diniego o l’accoglimento motivati.
Detti termini sono da considerarsi perentori, trascorsi i quali i progetti dovranno intendersi accolti”;

Art. 9
All ’Art.7 DPR 5.6.95 co.1) par. i) capoversi 2 e 3 viene aggiunto :” detti interventi sono comunicati con DIA/SCIA dal proprietario al Comune competente ed all’Ente Parco che possono, entro trenta giorni decretare la reiezione motivata dell’istanza. In caso di discordanza tra gli Enti, gli stessi dovranno, entro trenta giorni convocare Conferenza dei Servizi , tra gli stessi, che dovrà determinare il diniego o l’accoglimento motivati .
Detti termini sono da considerarsi perentori , trascorsi i quali i progetti dovranno intendersi accolti”

Art. 10
Sono abrogate le disposizioni di cui all’art. 8 DPR 5.6.95

Art.11
L’art. 16 L.394/91, co.1 par.g ) viene così sostituito: i proventi delle attività commerciali e promozionali con l’obbligo dell’utilizzazione per il finanziamento dei progetti presentati dagli Enti locali presenti nelle are e del Parco.

Art. 12
Le perimetrazioni e confini del Parco sono, obbligatoriamente, sottoposte a verifiche ogni cinque anni
La verifica è effettuata attraverso deliberazione dell’Ente, pubblicata sugli albi di tutti gli Enti Locali presenti nel Parco
Gli Enti Locali dovranno deliberare il mantenimento o la modifica della perimetrazione e confini, con osservazioni motivate, entro 60 giorni dalla pubblicazione della verifica deliberata dall’Ente Parco.
Conseguentemente, entro 60 giorni dallo scadere del termine offerto agli Enti Locali, l’Ente Parco dovrà deliberare con analitiche motivazioni le perimetrazioni e confini del Parco con l’invio della deliberazione alla Regione Campania ed al Ministero dell’Ambiente per la definitiva approvazione .
La nuova perimetrazione e confini dell’attuale Parco dovrà, perentoriamente, prendere avvio, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

NORME FINALI

Art.13
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale