Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) ed è integrata con il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con delibera di CC.n.1 del 23/05/2014
IMU
QUALI SOGGETTI INTERESSA. Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’IMU non si applica sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).
ABITAZIONE PRINCIPALE. Ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è soggetta ad IMU ma alla TASI. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00:
o gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
Città di Nocera Inferiore
IACP, istituti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977 n. 616;
Si considerano adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
o l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
o l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;
Per l’abitazione principale e per quelle ad essa assimilate ed equiparate, l’imposta è dovuta (con aliquota ridotta e applicando la detrazione di € 200,00) solo se appartenente ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO:
BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.
Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1/1/2014.
ALIQUOTE. Le aliquote d’imposta sono state stabilite dall’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 23/05/2014 e sono :
– Abitazione principale in immobile di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. aliquota al 6 per mille
– Abitazione principale in immobile di categoria diversa da A/1,A/8 e A/9, utilizzata gratuitamente da parenti in linea retta entro il primo grado del soggetto passivo dell’imposta , aliquota agevolata del 6 per mille;
– Abitazione principale del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e titolare non superiore a 25.000,00 lordi , l’applicazione dell’aliquota agevolata del 6,00 per mille senza detrazione;
– Tutti gli altri immobili aliquota 10,60 per mille
– DETRAZIONE. Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
–
CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
QUANDO SI VERSA. Il versamento si effettua in due rate scadenti la prima, il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E’ consentito il pagamento in unica soluzione il 16 giugno.
COME SI VERSA. Il versamento si effettua mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
3912 abitazione principale e relative pertinenze
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 terreni agricoli
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati
F912 codice catastale del Comune di Nocera Inferiore
TASI
QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga e detenga l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, e sue pertinenze;
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU. Con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 23/05/2014,il Comune di Nocera Inferiore ha disciplinato le riduzioni ed ha determinato l’aliquota dell’imposta pari al 3,3 per mille comprensiva della maggiorazione dello 0,8 per mille, con le seguenti esenzioni/detrazioni:
– Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale fino ad euro 287,00 imposta esente;
– Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale fino ad euro 460,00, aliquota al 3,3 per mille e detrazione di euro 70,00
– Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale fino ad euro 712,00, aliquota al 3,3 per mille e detrazione di euro 50,00
– Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale oltre euro 712,00, aliquota al 3,3 per mille , nessuna detrazione
Il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è tenuto , qualora non titolare dell’immobile, a contribuire al pagamento del tributo TASI nella misura del 30%. Il restante 70% è carico del titolare dell’immobile.
QUANDO SI VERSA. Il versamento si effettua in due rate scadenti la prima, il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E’ consentito il pagamento in unica soluzione il 16 giugno.
COME SI VERSA. Il versamento si effettua mediante modello F24 utilizzando il seguente codice tributo:
3958 abitazione principale e relative pertinenze
F912 codice catastale del Comune di Nocera Inferiore
QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello che il Comune metterà a disposizione , ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
TARI
QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in va esclusiva.
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. Con regolamento da approvare entro il termine di approvazione del Bilancio 2014, il Comune stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività e la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle riduzioni ed esenzioni. Entro lo stesso termine approva le tariffe garantendo la copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti. Parametro per la determinazione del tributo è la superficie calpestabile.
QUANDO SI VERSA. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento del tributo.
ALTRE DISPOSIZIONI. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’ambiente di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 504/92. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a imposizione, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo della TARI.
QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate a fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
Sarà cura dell’ufficio tributi fornire ulteriori informazioni, non appena verranno assunte decisioni inerenti e/o all’emanazione di provvedimenti modificativi delle disposizioni attuali.
Sul portale internet del Comune, sarà presto disponibile un calcolatore che consentirà di autodeterminare l’imposta da versare e la stampa del modello F24 per il pagamento.
Ulteriore informazioni possono richiedersi agli uffici del servizio tributi del Comune di Nocera Inferiore il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30.
Telefono 081 5170094 fax 081 5170758 posta elettronica : tributi@comune.nocera-inferiore.sa.it
E’ possibile anche determinare l’importo dell’IMU e della TASI a questo indirizzo.