a cura di Alfonso Angrisani esperto di relazioni sindacali
Sono trascorsi cinquant’anni dalla approvazione della Legge 20 Maggio 1970 n°300, intitolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.
Il presente provvedimento, meglio conosciuto come “ Statuto dei lavoratori “, è stato modificato nel corso dei decenni successivi; rappresenta tutt’ora la normativa di riferimento per i rapporti di lavoro subordinato privato , e per i diritti sindacali .
In questi anni , il mondo del lavoro ha subito una vera metamorfosi , nel corso dei decenni, si sono aggiunte una serie di problematiche che hanno alterato il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro ; nonostante tutto , lo statuto dei lavoratori rappresenta tutt’ora una sicura base di rilancio per far ripartire il mondo del lavoro , per depurarlo , per renderlo funzionale alle esigenze del momento, per superare le barriere, e per contrastare diseguaglianze di varia natura .
Guardiamo da vicino La legge 20 Maggio 1970 n°300:
Due personalità sono legate allo statuto dei lavoratori il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di allora, l’onorevole Giacomo Brodolini morto nel mese di giugno del 1969 , il quale chiese ed ottenne l’istituzione di una commissione per la redazione dello statuto dei lavoratori , l’altro personaggio di spicco è il Professor Gino Giugni nominato presidente della commissione nazionale .
Lo statuto dopo aver incassato l’esito positivo da parte del Senato della Repubblica con una votazione favorevole , venne approvato in via definitiva alla Camera dei Deputati con 217 voti a favore , votarono per l’approvazione le forze politiche di maggioranza ( Dc , Psu ,Pri, ) si astennero le opposizioni ( Pci, Psiup , Msi ), inoltre ci furono una decina di voti contrari .
La legge venne approvata il 20 Maggio 1970 e venne pubblicata sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 27 maggio 1970.
Lo statuto dei lavoratori consta di 41 articoli ;
L’articolo 1 stabilisce che i lavoratori senza nessuna distinzione di opinioni politiche , sindacali, religiose hanno diritto nei luoghi di lavoro di manifestare il proprio pensiero.
Gli articoli 2,3,4,5,6, stabiliscono che i datori di lavoro non possono impiegare guardie giurate, impianti audiovisivi per controllare i lavoratori ,salvo che per tutelare il patrimonio aziendale.
L’art 7 regolamenta le sanzioni disciplinari.
L’art 8 vieta indagini sulle opinioni politiche e sindacali dei lavoratori .
L’art 9 parla della tutela e della integrità fisica del lavoratore .
L’art 10 parla della possibilità per i lavoratori di frequentare corsi e sono previsti dei permessi retribuiti.
Ricordiamo l’articolo 13 denominato “Mansioni del lavoratore “ di fondamentale importanza .
Dall’articolo 14 all’articolo 17 della legge 20 Maggio 1970 n° 300 , viene tutelata la liberta sindacale, il diritto di costituire sindacati ,il divieto di costituire i sindacati di comodo .
L’art 18 un’ articolo di fondamentale importanza che tutela il lavoratore in caso di un licenziamento illegittimo, molte volte oggetto di aspre polemiche , nel corso degli anni è stato modificato dalla legge 28 Giugno 2012 n°92 e dal D.lgs 4 Marzo 2015 n° 23 .
Gli articoli dal 19 al 27 regolamentano l’attività sindacale , viene sancito il diritto d’assemblea , vengono garantiti i permessi sindacali.
L’art 28 reprime comportamenti di condotta antisindacale.
Gli articoli 33 e 34 parlano delle norme di collocamento dei lavoratori.
Gli articoli dal 35 al 41 parlano di sanzioni e del campo di applicazione della legge.