Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2020 nel Comune di Bracigliano. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2020 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 06/08/2020, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.
Di seguito le aliquote e detrazioni di imposta:
- Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 5 per mille;
- Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00;
- Unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e a/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale 8,60 per milIe;
- Altri immobili 10,60 per mille;
- Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 10,60 per mille;
- Aree fabbricabili 10,60 per mille
“Inutile dire – afferma il Sindaco Antonio Rescigno – che il periodo di emergenza sanitaria ci impone di salvaguardare gli interessi della collettività. Con le aliquote e detrazioni di imposta relative al saldo dell’Imu, nella nostra qualità di amministratori istituzionali abbiamo cercato di attenerci quanto più possibile alle disposizioni normative imposte dal Governo Centrale. La speranza resta sempre quella di un ritorno alla normalità in tempi brevi, anche se purtroppo bisogna essere consapevoli che l’emergenza va avanti ormai da un anno e solo l’introduzione del vaccino potrà definitivamente farci uscire fuori da questo incubo. Nel frattempo, l’Ente, nei limiti delle proprie possibilità resta a completa disposizioni di tutti coloro che necessitano di informazioni utili sugli argomenti di propria competenza”.
Ai sensi dell’art. 78, c. 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell’IMU per:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Ai sensi dell’art. 9, c. 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell’IMU per gli immobili e per le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella allegata al decreto e che si riporta nel presente avviso, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate da loro stessi.
I competenti uffici comunali, negli orari di apertura al pubblico, sono a disposizione degli utenti che volessero ricevere ulteriori chiarimenti su termini e condizioni della scadenza del saldo IMU.