Si è parlato di tematiche di stretta attualità nel seminario svoltosi nel pomeriggio di venerdì nell’Aula Parrilli del Tribunale di Salerno, intitolato “L’Arbitro Bancario-Finanziario, gli orientamenti”, seminario che fa parte del ciclo di incontri del corso organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Salerno in Diritto dell’Arbitrato e A.D.R. (alterantiev dispute resolutions), il cui coordinatore scientifico è l’Avvocato Marco Marinaro.
Sono intervenuti Andrea Gemma, Avvocato e Professore Associato di Diritto Privato dell’Università Roma 3, nonchè membro del Collegio ABF di Roma, e Pietro Sirena, Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato dell’Università di Siena, anch’egli membro del Collegio ABF di Roma.
E’ stato innanzitutto evidenziato che l’intervento dell’Arbitro Bancario comporta due ordini di vantaggi significativi, innanzitutto nei tempi di giudizio, in un Ordinamento come quello italiano dove la lentezza del Giudizio Civile è spropositata, sia che si tratti di Tribunale, sia che si tratti di Giudice di Pace, ed inoltre perchè la materia del contendere è molto frammentata, specialmente per ciò che riguarda gli strumenti di pagamento, che sono stati l’argomento della relazone del Prof.Gemma.
In Italia i sistemi di pagamenti elettronico, ha spiegato il Prof. Gemma, tendono a prendere il sopravvento su quelli tradizionali, anche sotto la spinta del Legislatore, per motivi di tracciabilità e di trasparenza. Esistono svariate fattispecie di contenzioso che vedono a una parte il titolare di uno strumento di pagamento elettronico (carta di credito, conto corrente online, etc.) e dall’altra il fornitore del servizio (banca, intermediaro creditizio o finanziario, etc.). Il quadro normativo di riferimento è il Decreto Legislativo 10/2011, che recepisce la direttiva europea in materia, che tende a tutelare la posizione del titolare dello strumento di pagamento elettronico, nel quadro degli interessi generali. I tre punti fondamentali del Decreto Legislativo sono: 1) il rischio tecnologico è a carico del prestatore del servizio finanziario, che deve mettere a punto tutti i sistemi di sicurezza per ottenere transazioni sicure ed affidabili, ed è tenuto ad aggiornare continuamente i protocolli di sicurezza delle transazioni; 2) il titolare dello strumento di pagamento elettronico deve attenersi ad una condotta diligente nella gestione dello strumento stesso (accortezza nell’uso delle credenziali, riservatezza, etc.); 3) la contestabilità di una transazione è possibile anche se la transazione è stata registrata, ed il riparto probatorio è a carico del fornitore del servizio, salvo dimostrazione di dolo o colpa grave da parte del titolare. La Corte Suprema di Cassazione è poi intervenuta anche a definire la situazione di colpa grave, non già la semplice condotta violativa, ma la particolare trascuratezza che va dunque oltre la trascuratezza ordinaria (come ad esempio lasciare una borsa incustodita, oppure il codice PIN del Bancomat attaccato con un Post-it alla carta). Il Prof. Gemma ha anche fatto notare che il mancato patrocinio da parte di un professionista nella presentazione del ricorso porta spesso a soccombenza da parte del ricorrente, spesso la definizione del quadro circostanziale porta ad individuare la colpa grave.
Si è invece concentrata sui contratti di finanziamento, come ad esempio i mutui immobiliari, la relazione del Prof. Sirena, in particolare sul diniego da parte dell’intermediario finanziario a concedere il finanziamento. Secondo l’Art. 124 Bis del TU del 2010, è stato introdotto dal Legislatore l’obbligo da parte di chi eroga il finanziamento di valutare il merito creditizio del soggetto che richiede il finanziamento. La banca, o la società finanziaria, deve dunque provvedere a reperire tutte quelle informazioni utili a valutare il merito creditizio, sia fornite dal richiedente, sia attingendo alle apposite banche dati. L’ambito più diffuso dell’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario in questo campo è quindi quello della mancanza di trasparenza da parte della banca nel comunicare il diniego del finanziamento. Il Legislatore naturalmente non può intervenire sulla libertà di iniziativa privata da parte degli intermediari finanziari (sancita dall’Art 41 della Costituzione), e quindi non può disporre controlli di merito, ciò nonostante l’Art.27 Bid del DL 1/2012 ha introdotto un potere di intervento da parte del Prefetto (e quindi del Governo), che può chiedere all’Arbitro Bancario Finanziario che vengano fatte delle verifiche sulla eventuale mancanza di trasparenza. Colui che richiede il finanziamento deve infatti poter disporre di tutte le informazioni necessarie, anche in fase precontrattuale, per prevenire un eventuale sovraindebitamento. Un altro interessante ed attualissimo ambito di intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario è quello relativo all’usura, sia per ciò che riguarda gli interessi moratori, sia per ciò che riguarda la cosiddetta usura sopravvenuta. Nel primo caso, nonostante la Cassazione, con Sentenza 350/2013, abbia stabilito che gli interessi moratori vadano conteggiati nel computo della soglia di usura, cosa che renderebbe di fatto il 90% circa dei contratti di mutuo oltre questa soglia, con tutte le implicazioni che ne deriverebbero, l’Arbitro Bancario finanziario ha preferito considerare gli interessi moratori come una clausola penale, ragion per cui, nel caso di un contratto stipulato con un consumatore finale, questa clausola, se manifestamente eccessiva, viene ritenuta abusiva e quindi cancellata, in ossequio al Codice Europeo del Consumo del 1993, nel caso di un contratto stipulato con un professionista , questa clausola non viene abolita ma ridotta equitativamente, in ossequio all Art. 1384 del Codice Civile. Nel caso invece di usura sopravvenuta, dovuta all’altalena dei tassi di interesse, l’Arbitro Bancario Finanziario presume la buona fede della banca, che non può tuttavia chiedere interessi superiori alla soglia di usura. Anche il Prof. Sirena, nel concludere il suo intervento, ha sottolineato come l’affidamento ad un professionista da parte del ricorrente, può evitare che vengano presentati ricorsi manifestamente inammissibili da parte dei cittadini.
PIETRO PIZZOLLA