a cura del Dr. Gabriele Vigilante, dottore commercialista e consulente aziendale.
1. Normativa di riferimento
Il bed & breakfast è un’attività di carattere saltuario che viene svolta da privati che utilizzano una parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio comprensivo di prima colazione. L’ attività di B&B è regolata dalla Legge regionale di riferimento che disciplina i requisiti sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, le dotazioni minime e gli obblighi che devono essere rispettati da chi svolge l’attività. La caratteristica in comune è che le Regioni consentono di esercitare l’attività di B&B esclusivamente come attività saltuaria e non in forma imprenditoriale all’interno dell’abitazione di residenza. Come detto l’attività è regolata da leggi regionali che variano tra loro, ad esempio:
• la legge regionale per la Lombardia L.R. 15/07 prevede che l’attività di B&B sia esercitata in massimo 4 stanze per 12 posti letto;
• nella provincia Autonoma di Trento L.P. 7 del 15/05/2002 DPP n. 28-149 leg. Del 2003 invece, gli spazi utilizzabili possono essere max 3 camere e l’attività è consentita anche in unità immobiliari separate con la condizione che il proprietario risieda in un comune della provincia e che l’attività sia svolta almeno pe 60 giorni all’anno anche non consecutivi. Inoltre sempre nella provincia autonoma di Trento dal 2009 è possibile offrire agli ospiti, oltre gli alimenti confezionati anche quelli cucinati dal gestore, nella cucina di famiglia rispettando le normative sia sotto un profilo igienico-sanitarie;
• la legge regionale della Valle D’Aosta L.R. 11/96 prevede che gli spazi siano massimo 3 camere per un totale di 6 posti letto e l’attività anche in unità immobiliari distanti a non più di 50 metri dall’abitazione principale.
• la legge regionale della Campania L.R. 05/2001 prevede che i requisiti dimensionali variano a seconda delle dimensioni dell’immobile, ad esempio da un minimo di 9 mq ad un massimo di 24 mq con posti letto che variano da uno a quattro. Inoltre il soggiorno massimo previsto non può superare i 30gg consecutivi; l’esercizio dell’attività si rinnova annualmente su comunicazione dell’interessato.
2. Aspetti amministrativi
Per avviare un ‘attività di B&B bisogna presentare telematicamente la SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività) presso lo sportello Suap del Comune , sia il modello che i relativi allegati da presentare per l’avvio dell’attività varia da Regione a Regione così come i costi della SCIA. Inoltre in alcune regioni la legge prevede che le tariffe applicate siano comunicate alla Provincia di appartenenza , così come può essere previsto in alcuni Comuni l’addebito della tassa di soggiorno e relativo versamento. Inoltre il responsabile del B&B è obbligato a registrare le presenze e comunicarle alle autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente sottoscrivere una polizza assicurativa RC qualora si verifichino danni agli ospiti. Un caso particolare è quello dell’attività di B&B esercitata in unità condominiali che oltre a seguire l’iter classico previsto per gli aspetti normativi ed amministrativi , non è più subordinata all’approvazione dell’assemblea condominiale.
3. Aspetti fiscali e contabili
Dal punto di vista fiscale bisogna fare un distinguo nella gestione , cioè se l’attività viene svolta in maniera occasionale e non esclusiva oppure abituale.
Qualora il B&B viene gestito occasionalmente non bisogna essere né titolari di P.IVA e nè essere iscritti alla locale Camera di Commercio e si è tenuti solo a rilasciare agli ospiti una ricevuta non fiscale ed alla tenuta di un registro dove indicare solo le voci inerenti alla gestione del B&B. Importante evidenziare che le eventuali spese di ristrutturazione delle abitazioni private adibite promiscuamente anche all’esercizio di un B&B possono essere detratte ai fini Irpef come spese per il recupero del patrimonio edilizio, ma nella misura ridotta al 50% ed il reddito percepito ( proventi – costi inerenti) va dichiarato come reddito diverso nel dichiarazione Unico quadro RL oppure nel quadro D del 730 . Quando invece l’attività viene svolta con carattere abituale ed esclusiva , l’esercizio entra nell’ambito della professionalità ed è sottoposto al regime di imponibilità IVA, con obbligo dell’emissione di ricevute fiscali, la tenuta dei registri contabili obbligatori, essere iscritto alla locale CCIAA ed aprire una posizione contributiva ed assistenziale.
Quindi i passaggi da fare qualora l’attività sia a livello imprenditoriale sono:
• Apertura P.IVA;
• Iscrizione CCIAA e conseguente versamento del diritto camerale annuale;
• Apertura INPS per contribuzione;
• Rilascio di ricevuta fiscale o fattura se richiesta dal cliente;
• Tenuta della contabilità;
• Sottoposti alla tassazione ordinaria;
• I corrispettivi sono soggetti all’IVA del 10%.