Con la circolare n. 2 del 1 Marzo 2013, l’Agenzia delle entrate fissa i nuovi confini sulla responsabilità solidale riguardante le prestazioni di servizi in esecuzione di contratti di appalto. Però la circolare evidenzia che alcune forme di appalto non rientrano nella responsabilità come ad esempio gli appalti di fornitura di beni ed i contratti d’opera.
In un primo momento il Dl 83 del 22 giugno 2012 convertito nella legge 134/2012, prevedeva la solidarietà dell’appaltatore con il subappaltatore nel versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA. Il committente era soggetto ad una sanzione amministrativa e pecuniaria nel caso in cui effettuava il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza che questi provava la sua regolarità fiscale.
Con la circolare emanata il primo marzo 2013, l’obbligo non riguarda solo il campo edilizio, ma ha portata generale. Ovviamente ci sono delle esclusioni come le prestazioni professionali effettuate da liberi professionisti (lavoratori autonomi), piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi ed inoltre sono esclusi dalla responsabilità solidale i contratti di trasporto, quelli di subfornitura ed anche le prestazioni in ambito consortile. Sono esclusi dal punto di visto soggettivo le persone fisiche non titolari di partita iva, le stazioni appaltanti ed i condomini; nell’ambito soggettivo ci sono comunque dei dubbi che l’amministrazione finanziaria non ha ancora dato una risposta esauriente come ad esempio il comportamento da avere per l’appaltatore/subappaltatore quando il committente (privato, stazione appaltante, condominio) è escluso dalla responsabilità!
Quindi queste disposizioni di responsabilità si applicano, dopo l’emanazione della circolare n. 2, a tutti i settori, non solo all’edilizia; sono soggetti alla nuova disciplina tutti i contratti stipulati o rinnovati a partire dalla data del 12 agosto 2012. Le sanzioni scatteranno nel contratto tra committente ed appaltatore anche in assenza di subappaltatore.
Il certificato di regolarità fiscale potrà essere rilasciato anche in maniera unitaria sia per l’IVA che per le ritenute ed anche con cadenza periodica.
Sicuramente su questa nuova norma ci sono ancora molti dubbi da risolvere come ad esempio il rapporto tra un committente escluso dalla responsabilità perché privato, condominio o stazione appaltante e l’appaltatore/subappaltatore.
Dott. Gabriele Vigilante
Dottore commercialista – Revisore contabile