Grazie all’intervento tempestivo del presidente Pecoraro dell’ANPAR, la notizia (sospensione della mediazione obbligatoria su un ricorso al D.M 180/2010) fatta pubblicare sui maggiori organi di informazione dall’O.U.A. (organismo politico dell’avvocatura) si è rivelata come una “bufala” colossale.
La cosa più grave – afferma Pecoraro – è che a qualcuno gli si è spento il cervello.Com’è possibile che a questi professoroni esperti dei diversi rami del diritto è sfuggito che la mediazione obbligatoria è stata introdotta da una legge approvata dal Parlamento (D. Lgs. 28/2010 e Legge 98/2013) mentre al Consiglio di Stato hanno proposto un ricorso al D.M. 180/2010 (regolamento), il quale pur se accolto nel merito dal Tar non sospende l’efficacia del comma 1/bis del D.Lgs. 28/2010 recepito come detto in una legge approvata dal Parlamento?
Non è un caso che il Consiglio di Stato non ha blocccato l’effettività delle norme contestate di un regolamento perchè sa bene che tra due norme derivanti da fonti di grado diverso prevale sempre la norma di grado più elevato, quindi il D.M. 180/2010 che si trova nei gradi inferiori non può modificare nè abrogare quelle di grado superiore quali ad esempio le Direttive Europee in materia di mediazione, il D. Lgs 28/2010 e la Legge 98/2013).
Una gran brutta figura per tutti quelli che hanno proposto ricorso ma anche per quei media che non hanno verificato la bontà della sentenza del Consiglio di Stato.