1. QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata
(“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo,
sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da
corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
2. QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo,
insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
o adottare uno specifico provvedimento;
o trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
o pubblicarlo sul proprio sito internet.
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio
2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
• CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
• ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
• CNPR – Cassa Ragionieri
• ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
• INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei
giornalisti italiani
3. QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
• i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
• i carichi relativi a:
▪ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
▪ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna;
▪ “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto
riscossa all’importazione.
• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
• i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto,
entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa. Per conoscere le casse/enti che hanno deliberato l’adesione alla Definizione agevolata fai riferimento alla FAQ n.2.
4. PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA?
Si, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla
Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando apposita dichiarazione di
adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-
Riscossione e rese note sul proprio sito internet.
L’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la
domanda di adesione.
5. COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazionequater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
• in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando
le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione
agevolata;
• in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la
documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per
ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
6. COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno aderito, entro il 30
settembre 2023 (nuovo termine introdotto dall’articolo 4 del DL n. 51/2023), una
“Comunicazione” di:
• accoglimento della domanda, contenente:
▪ l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata
(“Rottamazione-quater”);
▪ la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di
presentazione della domanda di adesione;
▪ i moduli di pagamento precompilati;
▪ le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto
corrente;
• diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la
richiesta di Definizione agevolata.
7. DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE?
L’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme
dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:
• in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
• oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con
scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme
complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione
delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 unitamente ai moduli di pagamento.
8. COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• Sito istituzionale;
• App EquiClick;
• Domiciliazione sul conto corrente;
• Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
▪ sportelli bancari;
▪ uffici postali;
▪ home banking;
▪ ricevitorie e tabaccai;
▪ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
▪ Postamat;
• Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal
lunedì al venerdì.
9. COSA SUCCEDE SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO?
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni,
dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione
agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
10. SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione,
limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione
agevolata (“Rottamazione-quater”):
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già
avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di
presentazione della domanda;
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
11. HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER
ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI
ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?
Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione
agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
A cura di Agostino Marotta