Alcune novità sono state introdotte dal decreto legge n. 69/2013, il decreto del fare, convertito nella legge 98/2013, in materia di riscossione. “Gazzetta” ha chiesto ad un esperto, il Dott. Gabriele Vigilante, di illustrarle sinteticamente.
I contribuenti potranno usufruire di una dilazione straordinaria fino a dieci anni, infatti è stata prevista una nuova forma di dilazione che si va ad aggiungere a quella ordinaria ed a quella prorogata. Le predette dilazioni possono essere aumentate fino ad un massimo di 120 rate mensili, qualora il contribuente si trovi in grave difficoltà finanziaria legata soprattutto alla congiuntura economica.
I contribuenti, che siano persone fisiche o giuridiche, ed interessate ad usufruire di questa agevolazione possono presentare un’apposita istanza con una specifica documentazione che attesti il reddito mensile del nucleo familiare (se persona fisica) o il valore della produzione mensile e l’indice di liquidità(se persona giuridica). Quindi sia le persone fisiche che le ditte individuali in contabilità semplificata che hanno già in corso una rateazione con Equitalia ed intendono accedere all’ulteriore piano di dilazione , oltre all’istanza devono presentare anche la certificazione Isee del nucleo familiare del richiedente da cui si evince la situazione reddituale. Sulla base di questa documentazione Equitalia concede il piano di rateizzazione condizionata al fatto che la nuova rata mensile determinata in base al nuovo piano sia superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente.
La nuova formula di rateazione può essere richiesta anche dalle persone giuridiche (società) sia in contabilità ordinaria che semplificata e che hanno già in corso un piano di rateazione. Oltre alla già citata istanza la società dovrà allegare la documentazione contabile aggiornata da cui si evinca il valore della produzione (mensile), e l’indice di liquidità. Nel caso di società il calcolo della rata mensile appare più complesso,in quanto la nuova rata determinata in base al nuovo piano sia superiore al 10% del valore della produzione mensile e l’indice di liquidità( liquidità differita + liquidità corrente/passivo corrente) sia compreso tra 0,50 e 1, cioè il passivo corrente è superiore alla liquidità. Importante sottolineare è che il contribuente decade dalla rateazione qualora non versi fino a d otto rate mensili anche non continuative, mentre prima del Decreto del Fare si decadeva non appena venivano “saltate” due rate.
Altra novità in tema di riscossione è che il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se il predetto immobile è destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risiede anagraficamente , rappresenta l’unico immobile di proprietà del debitore e non è di lusso (ctg. A/8 ed A/9). Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se il debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro e se sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca ed il debitore non ha pagato. Queste le importanti novità in materia di riscossione, sperando che possano infondere fiducia ed un po’ di tranquillità ai contribuenti in modo da far ripartire il sistema Italia.
Dott. Gabriele Vigilante
Dottore commercialista – Revisore Contabile
CTU presso il Tribunale Civile di Salerno
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