Il giorno 3 Ottobre 2016, ore 17.00, alla Camera di Commercio in via Roma Salerno, Il Lions Club Salerno Host organizza il service: “ Autodeterminazione e testamento biologico”. Presiede: Gabriele Sabatosanti Scarpelli–Direttore Lions Clubs International. Interverranno: Giovanni Pentagallo, Presidente Tribunale di Salerno–Massimo Adinolfi, Docente Filosofia Teoretica Università di Cassino, Consigliere del Ministro della Giustizia–Eugenio Mazzarella,Ordinario Filosofia Università Federico II – Napoli–Maurizio De Tilla, Presidente A.N.A.I. – delegato Fondazione Veronesi PDG Lions distretto 108YA–Anna Maria Della Monica, Lions club Salerno host-Moderatore: Andrea Vianello, Giornalista RAI
i temi che saranno discussi sono:
- Consenso informato e dichiarazione anticipata di trattamento sanitario.
Si parte dal principio della volontarietà del trattamento, che riflette l’intero sistema dei valori costituzionali.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Il consenso informato a ogni trattamento sanitario è l’atto fondante dell’alleanza terapeutica, e il medico ha diritto di intervenire in mancanza di questo solo qualora il paziente si trovi in imminente pericolo di vita.
Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile; le informazioni costituiscono un obbligo per il medico.
Sono otto le proposte di legge presentate da deputati e riunite, all’esame della Commissione Affari sociali della Camera. La relatrice è il capogruppo Pd, Donata Lenzi.
Per i minori e gli interdetti quasi tutte le proposte di legge prevedono che il consenso sia espresso o negato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l’amministrazione di sostegno. Una proposta prevede il diritto del paziente al rifiuto, alla rinuncia o all’interruzione dei trattamenti sanitari.
In sostanza, si vuole evitare l’accanimento terapeutico e l’intervento del medico per trattamenti sanitari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
Restano fuori discussione le questioni attinenti sia l’eutanasia, sia l’assistenza o l’aiuto al suicidio, sia il completo abbandono terapeutico.
Le prime proposte di legge risalgono all’anno 2006 (n. 3/06 Tommasini, n. 357/06 Benvenuto, n. 433/06 Massidda, n. 542/06 Carloni e altri, n. 665/06 Ripamonti, n. 687/06 Marino e altri, n. 762/06 Chiaromonte e altri), ma solo ora il problema è tornato all’esame del Parlamento.
L’attualità è esplosa nell’anno 2009 con il famoso caso Englaro, senza alcun esito concreto.
- Registro presso il Comune di residenza.
Il Comune di Salerno si è impegnato alla sollecita istituzione di un registro dei testamenti biologici in vita, che ciascun cittadino può depositare con il consenso informato.
Le persone maggiorenni capaci di intendere e di volere possono redigere una dichiarazione anticipata di trattamento, in cui indicano la propria volontà circa i trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione artificiale, che si può rifiutare o a cui si può rinunciare, in previsione di una eventuale futura perdita irreversibile della propria capacità di intendere e di volere, nonché le eventuali disposizioni relative alla donazione del proprio corpo post-mortem, alla donazione di organi e alle modalità di sepoltura e di assistenza religiosa.
L’efficacia di tale dichiarazione produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di privazione di capacità decisionale del paziente accertato da un collegio medico e notificata al fiduciario o al tutore o ai parenti.
E’ prevista la nomina di un fiduciario, che possa dare esecuzioni alla volontà espressa.
Alcune proposte di legge collegano l’efficacia della dichiarazione anticipata di trattamento all’accertamento che il soggetto in stato vegetativo non sia più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario da parte di un collegio medico. Il medico può disattendere le dichiarazioni del paziente soltanto ove sussistano motivate e documentabili possibilità di poter altrimenti conseguire ulteriori benefìci, in accordo con il soggetto fiduciario e con i familiari del medesimo paziente.
In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.