Autodeterminazione e testamento biologico, convegno alla Camera di Commercio a cura del Lions Club Salerno Host.

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lions-locand3-10Il giorno 3 Ottobre 2016, ore 17.00,  alla Camera di Commercio in via Roma Salerno, Il Lions Club Salerno Host organizza il service: “ Autodeterminazione e testamento biologico”. Presiede: Gabriele Sabatosanti ScarpelliDirettore Lions Clubs International. Interverranno: Giovanni Pentagallo, Presidente Tribunale di SalernoMassimo Adinolfi, Docente Filosofia Teoretica Università di Cassino, Consigliere del Ministro della GiustiziaEugenio Mazzarella,Ordinario Filosofia Università Federico II – NapoliMaurizio De Tilla, Presidente A.N.A.I. – delegato Fondazione Veronesi PDG Lions distretto 108YAAnna Maria Della Monica, Lions club Salerno host-Moderatore: Andrea Vianello, Giornalista RAI

i temi che saranno discussi sono:

  1. Consenso informato e dichiarazione anticipata di trat­tamento sanitario.

 

Si parte dal principio della volontarietà del trattamento, che riflette l’intero sistema dei valori costituzionali.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Il consenso informato a ogni trattamento sanitario è l’atto fondante dell’alleanza terapeutica, e il medico ha diritto di intervenire in mancanza di questo solo qualora il paziente si trovi in imminente pericolo di vita.

Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne in­formata in modo completo e comprensibile; le informazio­ni costituiscono un obbligo per il medico.

Sono otto le proposte di legge presentate da deputati e riunite, all’esame della Commissione Affari sociali della Camera. La relatrice è il capogruppo Pd, Donata Lenzi.

Per i minori e gli interdetti quasi tutte le proposte di legge prevedono che il consenso sia espresso o negato dagli e­sercenti la potestà parentale, la tutela o l’amministrazione di sostegno. Una proposta prevede il diritto del paziente al rifiuto, alla rinuncia o all’interruzione dei trattamenti sa­nitari.

In sostanza, si vuole evitare l’accanimento terapeutico e l’intervento del medico per trattamenti sanitari non pro­porzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

Restano fuori discussione le questioni attinenti sia l’eutanasia, sia l’assistenza o l’aiuto al suicidio, sia il completo abbandono terapeutico.

Le prime proposte di legge risalgono all’anno 2006 (n. 3/06 Tommasini, n. 357/06 Benvenuto, n. 433/06 Mas­sidda, n. 542/06 Carloni e altri, n. 665/06 Ripamonti, n. 687/06 Marino e altri, n. 762/06 Chiaromonte e altri), ma solo ora il problema è tornato all’esame del Parlamento.

L’attualità è esplosa nell’anno 2009 con il famoso caso Englaro, senza alcun esito concreto.

 

  1. Registro presso il Comune di residenza.

Il Comune di Salerno si è impegnato alla sollecita istitu­zione di un registro dei testamenti biologici in vita, che ciascun cittadino può depositare con il consenso informato.

Le persone maggiorenni capaci di intendere e di volere possono redigere una dichiarazione anticipata di tratta­mento, in cui indicano la propria volontà circa i trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione artificiale, che si può rifiutare o a cui si può rinunciare, in previsione di una eventuale futura perdita irreversibile della propria capacità di intendere e di volere, nonché le eventuali disposizioni relative alla donazione del proprio corpo post-mortem, alla donazione di organi e alle modalità di sepoltura e di as­sistenza religiosa.

L’efficacia di tale dichiarazione produce effetto dal mo­mento in cui interviene lo stato di privazione di capacità decisionale del paziente accertato da un collegio medico e notificata al fiduciario o al tutore o ai parenti.

E’ prevista la nomina di un fiduciario, che possa dare esecuzioni alla volontà espressa.

Alcune proposte di legge collegano l’efficacia della di­chiarazione anticipata di trattamento all’accertamento che il soggetto in stato vegetativo non sia più in grado di com­prendere le informazioni circa il trattamento sanitario da parte di un collegio medico. Il medico può disattendere le dichiarazioni del paziente soltanto ove sussistano motivate e documentabili possibilità di poter altrimenti conseguire ulteriori benefìci, in accordo con il soggetto fiduciario e con i familiari del medesimo paziente.

In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o co­munque in contrasto con le norme giuridiche o la deonto­logia medica.