La proposta di Carrella: i candidati pubblichino le ricevute di pagamento delle imposte locali.

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carrellaa cura del Dr. Vincenzo Carrella, dottore commercialista, giornalista economico ed analista

Proposta ai candidati delle prossima tornata elettorale comunale:  pubblichino sulla piattaforma internet le   ricevute di pagamento  per le imposte locali  .

Eviterebbero imbarazzo dell’applicazione del comma 6 dell’art 63 del Tuel .  Intanto procede l’iter legislativo di “mandare a casa il sindaco deludente ” dopo 18 mesi dal suo insediamento .    

Facciamo un passo indietro e specifichiamo cosa c’è e , soprattutto, cosa viene applicato in termine di rendicontazione pubblica delle situazioni patrimoniali dei “politici “ impegnati sui diversi fronti della “gestione cosa pubblica” ( parlamentari nazionali, regionali e amministratori locali) .In ambito locale  vi è stato prima Il Decreto legge 174 del 2012 che ha introdotto nel sistema normativo italiano l’articolo 41-bis del decreto legislativo 267/2000 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo” E successivamente con nuovo intervento legislativo –   il  decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”-  ha consentito dala sua entrata in vigore  ( 20/04/2013, nda) di  regolamentare le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo. Con riferimento a questi soggetti passivi della norma, gli enti locali (enti che interessano questo scritto) devono pubblicare, con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti e informazioni:

– l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

– i curricula vitae;

– i compensi di qualsiasi natura associati all’assunzione della carica, oltre alle spese sostenute per viaggi di servizio e missioni pagati con risorse pubbliche;

– i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i connessi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

– gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

– le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n° 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Deve essere, in ogni caso, data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni dell’articolo 7 sui dati aperti e sul loro riutilizzo.I dati e le informazioni debbono essere pubblicate, entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. Un altro aspetto da rilevare riguarda l’estensione dell’obbligo di pubblicazione ai parenti del componente degli organi politici entro il secondo grado.

Fatta questa necessaria premessa sulla trasparenza sorge spontaneo un dubbio:   PERCHE’     mancherebbero – nell’elencazione della documentazione reddituale  da pubblicare secondo le precise indicazioni delle norme sopra richiamate  – altri elementi patrimoniali quali ad esempio   le ricevute di pagamento di tutti i tributi locali ( ICI, Tarsu , Imu, tasi , addizionali, tosap,  ecc)  risalenti all’intero perimetro di periodo di prescrizione e decadenza, vale a dire degli ultimi 5 anni?  Dimenticanza o ..altro ?

Eppure è proprio il testo unico enti locali ( dlgs 267/2000, nda)  a  disciplinare  alcuni aspetti riferiti alle incompatibilità e /o ineleggibilità di sindaco, consiglieri, assessori ecc. Tra questi il comma 6 dell’art 63 statuisce….. colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; Quanti risultano destinatari di questi ultimi provvedimenti amministrativi?   Non mancherebbero- c’è da starne certi – sorprese  !

Intanto,   proprio in questi giorni è in Parlamento   anche proposta di legge di revoca del  mandato del sindaco .Se diretta è l’investitura, diretta potrà essere anche la revoca. I sindaci che tradiscono il mandato degli elettori potranno essere mandati a casa senza attendere la fine della legislatura. Basterà aspettare 18 mesi e raccogliere le firme del 15% dei votanti dell’ultima tornata elettorale. Non servirà nessun quorum per la validità del referendum i cui costi saranno a totale carico del comune. Se sfiduciato dai propri cittadini, il sindaco si intenderà revocato e il Viminale dovrà indire nuove elezioni entro i tre mesi successivi. La proposta di legge di Pino Pisicchio (AC n.3660) è appena stata presentata alla camera e fa già molto discutere. Il ragionamento allora diventa molto semplice: visto che è impossibile mandare a casa i deputati, perché la Costituzione non lo consente, tanto vale iniziare dai comuni «dove si verifica non di rado che il rapporto di fiducia tra il capo dell’amministrazione locale, investito dal voto popolare, e il corpo elettorale non sia più in sintonia».  Pisicchio, che è presidente del Gruppo Misto, spera che i lavori in commissione affari costituzionali possano iniziare prima dell’estate.