Mediazione tributaria: la nuova procedura anche per i comuni.

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tributi-localia cura del Dott. Vincenzo Carrella, Dottore Commercialista ed Analista Economico

Il Dlgs 156/2015 ha esteso anche ai tributi locali, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la mediazione quale istituto preliminare al ricorso avanti alle Commissioni tributarie, secondo le stesse modalità procedurali e con la stessa soglia di valore fissate per i tributi erariali ( art 17 bis dlgs 546/1992 ).

Rientreranno infatti nell’obbligo di mediazione tutti gli avvisi di accertamento di valore inferiore a 20mila euro, riferibili alla sola maggior/e Tributo-imposta accertata, senza computare sanzioni e interessi, per cui gli avvisi di accertamento soggetti alla nuova procedura potranno riguardare nel complesso somme anche nettamente superiori se i medesimi saranno considerati nel loro valore complessivo ( tributi+sanzioni e interessi)

Il dlgs 156/2015 non lascia dubbi sulla decorrenza di tali modifiche: <<conformemente a quanto precisato al punto 1.5 della circolare n. 9/E del 2012 dell’agenzia entrate riferita ai tributi erariali : per inizio al 1 gennaio 2016 si sottendono quindi tutti gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 Novembre 2015..

Si può notare come il termine di decorrenza della nuova procedura (atti notificati dal 1 novembre 2015 ), indica, come fase di attivazione della procedura, il momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario; ciò significa che nei casi di notifica antecedente al 2 novembre sopraindicato , farà comunque fede la data di ricezione dell’atto .

carrellaAlla luce di quanto sopra cambiano anche i termini previsti per l’instaurazione del giudizio – per così dire- tradizionale sulla lite “tributarie locali ” ; ovvero, la nuova formulazione del comma 9 è costituita unicamente dal primo periodo: “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso . Ciò sta a significare che, diversamente da quanto stabilito nella originaria formulazione della norma , ai fini della decorrenza dei termini per la “vecchia e rituale ” costituzione in giudizio delle parti rileva solo la fine dei 90 giorni previsti dalla procedura e non un eventuale accoglimento dell’istanza o diniego.
Ne è conferma il successivo periodo inserito nel comma 9: “ai fini del computo del termine di 90 giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali.”

Se, quindi, il Comune tace e non assume posizione in riferimento al riscontro del “reclamo” presentato dalla parte per vedere riconosciuti i propri –eventuali – diritti , “automaticamente” si incardina il rituale procedimento del dlgs 546/1992

Importante innovazione rispetto al passato (che resta regolamentato dai termini stabiliti nella versione precedente della norma – ricezione del diniego totale o parziale, o notifica dell’ accoglimento parziale), la procedura di mediazione segue i termini processuali sia con riferimento alla sospensione feriale, sia anche con riferimento all’applicazione di tutte le disposizioni relative alla sospensione o interruzione dei termini processuali.
Infine, rispetto alla previgente (ed ancora attuale normativa), i termini di costituzione in giudizio decorrono dal compimento dei 90 giorni.

La corsa dei Comuni

Pare- specie nei piccoli comuni – che il neo istituto della mediazione tributaria per i tributi locali abbia e stia creando notevoli problemi, tali da indurre i mandanti a chiedere di modificare i contenuti della norma e , soprattutto, di applicazione. Allo stato la “fotografia normativa” di cui al dlgs 156/2015 è chiara e non procrastinabile: tutti gli atti impositivi e le ingiunzioni fiscali che i Comuni e i concessionari hanno emesso a decorrere dal 3 novembre 2015 (e che potrebbero di conseguenza essere impugnati entro il 2 gennaio 2016), il soggetto impositore avrà dovuto riportare nei propri atti non solo le attuali istruzioni necessarie per la proposizione del ricorso (ove il contribuente dovesse proporlo prima della fine del 2015), ma anche le indicazioni necessarie per consentire al
contribuente di proporre il reclamo-mediazione in luogo del ricorso (ove lo stesso dovesse essere notificato a decorrere dal 1° gennaio 2016).
Se ciò non fosse avvenuto? Ci troveremmo di fronte ad atti annullabili perché violati i principi “sacri “ dello statuto del contribuente di cui al dlgs 212/2000.