Anche per il Comune di Mercato San Severino, scade il 16 ottobre il pagamento della prima rata della TASI.
1. Chi la paga? Deve essere pagata dal proprietario dell’immobile considerato “abitazione principale”, secondo l’aliquota deliberata dal Consiglio Comunale.
2. Quando si paga? Il Comune di Mercato S. Severino ha previsto due rate di pagamento:
• 1^ rata con scadenza 16 ottobre 2014
• 2^ rata con scadenza 16 dicembre 2014
3. Come si paga? Con modello F24 (come per l’IMU) o con bollettino di conto corrente postale
ministeriale.
4. Quanto si paga? Ogni Comune stabilisce le aliquote della TASI in relazione ai costi per i servizi indivisibili che prevede di sostenere nell’anno.
Per il 2014 le aliquote sono le seguenti:
• 2,5 per mille per le abitazioni principali con relative pertinenze.
• 2 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze.
5. Di cosa si tratta?
La TASI è stata istituita con la Legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639 e successivi legge 147 del 27 .12.2013, modificata dal D.L. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014);
TASI sta per Tributo sui Servizi Indivisibili, che insieme alla TARI – Tributo Rifiuti e all’IMU – Imposta Municipale propria vanno a costituire la IUC – Imposta Unica Comunale. Il denominatore di queste tre distinte componenti della IUC sono gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e, in taluni casi, terreni agricoli) che insistono sul territorio comunale.
6. Come si fanno i calcoli? Calcolare la TASI è come calcolare l’IMU.
7. Perché si paga? La TASI si paga perche’ lo Stato ha stabilito di sostenere le spese per i servizi cosiddetti “indivisibili”, quei servizi, cioè, che perche’ usufruiti da tutti i residenti del Comune, non possono essere fatti pagare direttamente al fruitore (illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, la sicurezza, la tutela del verde e dell’ambiente e del territorio, ecc)
8. Ci sono obblighi di dichiarazione? Le dichiarazioni IMU presentate e già in nostro possesso avranno efficacia anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.