COFASER vince definitivamente la sua contesa con l’ex Direttore Generale Luigi Napoli.

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), con la sentenza n. 3697 pubblicata il 12 aprile 2023, ha posto la parola fine alla contesa tra COFASER (consorzio Farmacie Servizi, con sedi in Sarno, Mercato san Severino, Battipaglia, Castel San Giorgio, Montecorvino Rovella) difeso in tutti i processi dall’avv. Nicola Scarpa ed il suo ex Direttore Generale dr. Luigi Napoli difeso dagli avv.ti Alberto Fantini e Antonio Bruno e “definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto” lo ha respinto e condannato “l’appellante dr. Lugi Napoli al pagamento delle spese di giudizio in favore del COFASER e del Comune di Sarno, che liquida nella somma di euro 2.000,00 per ciascuno, oltre accessori di legge.”.

Con appello notificato il 14 gennaio 2022 il Napoli aveva impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 21 giugno 2021, n. 1503, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, aveva già dichiarato inammissibile per difetto di interesse il suo ricorso per l’annullamento della delibera n. 272 in data 8 luglio 2019 e della delibera n. 273 del 15 luglio 2019, con le quali il Consiglio di amministrazione del COFASER – Consorzio Farmacie Servizi aveva costituito l’Ufficio procedimenti disciplinari dell’ente e nominato il Direttore facente funzioni, in sostituzione del precedente dimissionario nonché Presidente del c.d.a.”.

Peraltro, nelle more dei vari processi davanti al Giudice Amministrativo, il Consorzio aveva contestato al Napoli una serie di gravi irregolarità gestionali e contabili con riferimento ad assunzione di impegni negoziali da parte dell’ente e alla liquidazione di mandati di pagamento sui quali il COFASER ha espresso delle perplessità tanto da denunciare il tutto alla Procura della Repubblica con conseguente processo penale tuttora in corsa e nati dai  controlli della guardia di finanza al Cofaser (che ne aveva curato la denuncia), con l’ acquisizione di atti e interrogatori di alcuni dipendenti, con una vicenda che ha interessato per mesi il Consorzio Farmaceutico, e che ha portato alla luce sempre più dettagli riguardanti le «spese allegre» che hanno determinato negli anni un buco di oltre 1 milione di euro. Di li, i finanzieri, su disposizione della Procura di Nocera, avevano eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, per oltre 23 mila euro con successivo procedimento a carico dell’ex dirigente Luigi Napoli conseguente alle indagini che avevano consentito di avanzare le accuse di falso ideologico e materiale, induzione in errore e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. Ed erano stati proprio i sindaci dei comuni di Sarno e Mercato San Severino ad accendere i riflettori su alcune situazioni poco chiare.

Denunce presentate sia alla Procura della Repubblica di Nocera che alla Corte dei Conti, in quanto «dopo un procedimento di verifica e controllo della situazione contabile, fino ad allora occultata, sono stati scoperti costi per macchinari mai utilizzati, spese per alberghi, fatture per software informatici, spese natalizie, incarichi legali strani, macchinari acquistati in leasing e mai utilizzati, anomalie nelle scorte di magazzino, indennità di risultato autoliquidate e risalenti alla passata gestione, indennità gonfiate».

E quindi, in conseguenza, per la connessa delibera di licenziamento del Napoli dappoi convalidato dal Tribunale civile di Nocera che, con sentenza n. 530 del 28 aprile 2022 ha respinto il ricorso del dipendente e convalidato l’operato del COFASER addirittura dichiarando nullo ab origine il rapporto di lavoro con l’ex Dirigente Generale.

Con la sentenza ultima, il Consiglio di Stato ha posto la parola fine alla querelle in questione all’uopo rilevando come “indipendentemente dall’esito del giudizio (in sede di giudice del lavoro) concernente la dichiarata nullità del contratto di lavoro, ritiene il Collegio che il sig. Napoli, al momento dell’instaurazione del giudizio in prime cure, non avesse interesse alla decisione, come correttamente ha stabilito la sentenza di primo grado, che risulta, pertanto, immune dai vizi denunciati, essendo il ricorso dinanzi al Tar inammissibile.

Considerato il circoscritto perimetro di sindacabilità da parte del giudice amministrativo degli atti di macro-organizzazione, censurabile solo per evidenti profili di irragionevolezza, inadeguatezza o non proporzionalità, per economia processuale si prospetta come preliminare l’esame dell’interesse del ricorrente alla decisione del giudice amministrativo. Nel caso in esame, l’appellante non ha dimostrato un suo interesse concreto ed attuale che sia stato leso dall’adozione delle delibere consortili impugnate (che avevano generato l’ufficio disciplinare), ma si è limitato a contestarle genericamente, denunciandone l’illegittimità per avere l’ente istituito l’Ufficio per i provvedimenti disciplinari su proposta di un organo incompetente (il Presidente) e per l’assenza del regolamento di organizzazione

degli uffici, come richiesto dall’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267.

In sostanza, il sig, Napoli si è limitato ad assumere che dall’adozione degli

oggetto di gravame avrebbe potuto configurarsi una lesione del suo interesse, nella prospettiva di un suo (eventuale, perché, all’epoca dell’adozione dei provvedimenti impugnati, non ancora instaurato) procedimento disciplinare, che è stato promosso solo a distanza di due mesi (il 2 settembre 2019) e di cui non ha, in ogni caso, dimostrato l’illegittimità derivata dagli atti di macro-organizzazione impugnati.

In conseguenza, ha chiarito il supremo consesso amministrativo, “non merita consenso l’appello del Napoli atteso che il processo amministrativo non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo, volta a ristabilire una legalità che si assume violata, ma ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in modo diretto, concreto e attuale da un provvedimento amministrativo e l’amministrazione che ha emanato tale provvedimento, ed in base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello deve essere respinto.”.