La quinta sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella parte in cui si rinvia al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie. L’efficacia dell’ordinanza è quindi sospesa. Il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, con decreto cautelare ha accolto il ricorso e fissato la camera di consiglio.
L’ordinanza 1/2022 firmata da De Luca è una misura che non “sottende una compiuta valutazione di adeguatezza e proporzionalita’” anche perchè “la regione Campania” non è “classificata tra le zone rosse e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e che il solo dato dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo e la sola mera possibilità dell’insorgenza di gravi rischi, predicata in termini di eventualità, non radicano per se’ solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale”. Con queste motivazioni il giudice Abbruzzese, presidente della quinta sezione del Tar della Campania ha accolto il ricorso degli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci che si sono opposti all’ordinanza del presidente De Luca per conto di una coppia con due figli minori. E ancora il giudice scrive che “non risulta peraltro alcun focolaio nè alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa” e a ulteriore sostegno della complessiva “non ragionevolezza della misura, non risulta siano state assunte misure restrittive di altre attivita’” e ci si concentra invece “sulla sola frequenza scolastica rispetto alla quale, difformemente dalle scelte legislative, e’ stata privilegiata l’opzione zero”. E non basta appellarsi “alle difficolta’ del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l’adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di collasso anche sul sistema dei trasporti; con la conseguente confermata impossibilita’ di qualificare contingibile una misura dichiaratamente volta ad evitare un pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato”.