Obbligo vaccinale, interesse pubblico o libertà di autodeterminazione?

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L’obbligatorietà dei vaccini in Italia è una questione già affrontata nel 2017 con il D.L. 73/2017 (cd. decreto Lorenzin) che ha reso obbligatorie dieci vaccinazioni per i minori. L’obbligatorietà della vaccinazione anti COVID-19 è stata introdotta dall’articolo 4 del decreto-legge n. 44/2021 per tutte le professioni e gli operatori del comparto sanitario. Si tratta di capire se ricorrano i presupposti e le condizioni per poter dichiarare obbligatoria per legge per tutti i cittadini, e trattata alla stessa stregua degli altri vaccini obbligatori, la vaccinazione per prevenire e neutralizzare il virus Covid 19.

La Costituzione (art. 32) dispone che il trattamento sanitario non può essere imposto a nessuno, se non per disposizione di legge (è il caso dei c.d. trattamenti sanitari obbligatori). Dunque, secondo l’articolo 32 della Costituzione, la salute non è soltanto un “diritto dell’individuo”, ma è anche un “interesse della collettività”. La norma costituzionale ha una duplice chiave di lettura, da un lato tutela il cittadino nel suo diritto alla salute e nella sua libertà di scegliere le cure (diritto di autodeterminarsi), dall’altro riconosce un interesse pubblico e collettivo alla salute, che può comportare l’obbligo per i singoli ad essere sottoposti a trattamenti disposti in forza di legge e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana. L’importanza anche “collettiva” della salute può talora giustificare trattamenti sanitari obbligatori, come per esempio, nei casi strettamente previsti dalla legge, l’obbligatorietà di alcuni vaccini. In particolare, la Corte costituzionale ha stabilito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art 32 Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. In altri termini, la Corte enuncia una serie di principi che disciplinano il bilanciamento dei diritti e delle posizioni in campo: diritto alla salute, libertà personale e autodeterminazione del soggetto.

Soprattutto, però, la Corte opera una valutazione tenendo conto della dimensione collettiva della salute, basata sul principio di solidarietà fra l’individuo e la collettività, ricavabile dall’art. 2 Costituzione.

Alla questione della obbligatorietà dei vaccini anti Covid si affianca quella del Green pass. Il cosiddetto green pass non comporta un obbligo generalizzato ma, come è stato osservato da illustre giurista, “costituisce un requisito o una idoneità” (CASSESE). L’obbligatorietà della certificazione verde è però cosa diversa dall’obbligo di vaccinazione.

Se da un lato ci sono la rivendicazione dei propri diritti e della libertà personale, dall’altro ci sono il pericolo pandemia e il rischio contagi. La libertà di ciascuno di non vaccinarsi trova un limite nel diritto altrui a non essere contagiato.

In conclusione, la questione sulla legittimità dell’obbligo vaccinale previsto per legge passa da quella dei rapporti tra libertà individuale e principio di solidarietà.

Ad avviso di chi scrive, il diritto di autodeterminazione del singolo deve risultare recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto; tale interesse pubblico deve costituire l’oggetto primario delle valutazioni e delle scelte del legislatore, cui incombe l’esigenza di una modulazione anche temporale delle misure di sanità pubblica nella prospettiva del massimo contenimento del rischio.

Occorrerebbe, nel segno dell’ottimismo della volontà, un nuovo Umanesimo, che ponga al centro dell’attenzione le regole e i principi con i quali debba operare l’uomo nella vita civile, sociale e politica, un uomo – come io la intendo – che sia consapevole dei suoi diritti, ma soprattutto consapevole dei propri doveri.

Avv. Giovanni Maria di Lieto